Una delle novità principali riguarda l'introduzione di un sistema di ravvedimento operoso, per chi, in caso di omissione contributiva, provveda spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, a versare, in unica soluzione, i contributi entro i 120 giorni successivi alla scadenza originaria del termine di pagamento. In questi casi, la sanzione ordinaria, che in genere si calcola annualmente applicando il tasso ufficiale di riferimento (TUR) – attualmente pari al 4,25% - maggiorato di 5,5 punti, verrà ridotta. In particolare, per favorire chi regolarizza tempestivamente e volontariamente la propria posizione, la sanzione avrà ad oggetto esclusivamente il tasso ufficiale di riferimento, senza dunque la citata maggiorazione del 5,5%. La sanzione civile, in ogni caso, non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.