La Trappola del Comportamento Concludente: Perché il Datore di Lavoro Non Può (E Non Deve) Recedere Unilateralmente dal CCNL.
Un datore di lavoro può decidere autonomamente di "cambiare" il contratto collettivo applicato ai propri dipendenti nel corso della vigenza del medesimo? La risposta della Corte di Cassazione, nell'Ordinanza n. 2645/2026, è un netto e inequivocabile no. La vicenda riguarda l'Associazione "La Nostra Famiglia", la quale, nel gennaio 2020, aveva comunicato ai propri dipendenti l'intenzione di abbandonare il CCNL Sanità Privata per passare al CCNL CDR a partire dal 1° febbraio 2020. Tuttavia, nei fatti, l'Associazione aveva continuato ad applicare il CCNL Sanità Privata anche dopo il suo rinnovo dell'8 ottobre 2020 e fino al 10 dicembre 2020. I lavoratori hanno agito in giudizio per ottenere il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dall'illegittimo mutamento contrattuale. La Suprema Corte, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Milano (n. 30/2025), ha stabilito che la clausola di ultrattività del CCNL configura un termine finale di durata e non una condizione risolutiva, con la conseguenza che il recesso anticipato è precluso. Inoltre, il diritto di disdetta spetta esclusivamente alle parti stipulanti — associazioni sindacali e datoriali — e non al singolo datore di lavoro. Infine, il comportamento concretamente tenuto dall'Associazione, consistente nella prolungata applicazione del vecchio CCNL anche dopo la scadenza, è stato qualificato come comportamento concludente idoneo a neutralizzare la disdetta precedentemente comunicata. In sintesi: il cambio di CCNL è legittimo soltanto alla scadenza naturale del contratto collettivo, e qualsiasi condotta aziendale successiva che ne prolunghi l'applicazione vincola irreversibilmente il datore di lavoro alla disciplina collettiva originaria.

