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NASpI e avvio di attività autonoma: illegittima la richiesta di restituzione con effetto retroattivo al 1° gennaio.

NASpI e avvio di attività autonoma: illegittima la richiesta di restituzione con effetto retroattivo al 1° gennaio.

Analisi della sentenza del Tribunale di Milano

Il Caso: I Fatti

  • A seguito del licenziamento intimatole con effetto dal 31 gennaio 2020, la ricorrente presentava regolare domanda di NASpI, prestazione che veniva erogata dall’Ente anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, in costanza di stato di disoccupazione.
  • La lavoratrice, pur essendo già titolare di partita IVA dal 15 settembre 2017 e iscritta alla gestione separata, stipulava in data 24 marzo 2021 un contratto di prestazione di servizi, con attività di fatto iniziata il 12 aprile 2021.
  • In pari data, la ricorrente comunicava tempestivamente all’INPS, mediante il modello NASpI-Com, l’avvio dell’attività autonoma e il relativo reddito presunto. A seguito di tale comunicazione, l’Istituto interrompeva correttamente l’erogazione della prestazione a decorrere dal mese di aprile 2021.
  • Tuttavia, con provvedimento notificato il 7 novembre 2024, l’INPS richiedeva la restituzione delle mensilità corrisposte nel primo trimestre del 2021. L’Istituto assumeva che il reddito professionale relativo all’anno 2021 (risultante dall’estratto contributivo della gestione separata per tutto l’anno solare), essendo superiore ai limiti di legge, comportasse la decadenza dalla prestazione con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2021.

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La Decisione e le Ragioni di Diritto

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