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Nullità del licenziamento discriminatorio per disabilità e quantificazione del risarcimento: il divieto di riduzione dell’indennità ex art. 18 L. 300/1970 in presenza di colpa datoriale

Nullità del licenziamento discriminatorio per disabilità e quantificazione del risarcimento: il divieto di riduzione dell’indennità ex art. 18 L. 300/1970 in presenza di colpa datoriale

1. Inquadramento fattuale e procedurale

2. Principi di diritto e iter motivazionale della Corte di Legittimità

2.1. Discriminazione indiretta e onere datoriale di verifica preventiva

2.2. Natura della responsabilità risarcitoria e irrilevanza della colpa del datore di lavoro

2.3. Irrilevanza del silenzio del lavoratore in assenza di onere informativo

2.4. Decisione

3. Profili tecnico-operativi per la redazione del ricorso in cassazione

3.1. Inquadramento del motivo di ricorso

  • Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1218, 1227, 1375 c.c.; art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300/1970; art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216/2003);
  • Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella mancata valutazione della fase ineludibile di interlocuzione datoriale e nell’errata attribuzione al lavoratore di un onere di disclosure dei dati sanitari sensibili.

3.2. Struttura argomentativa consigliata

  1. Richiamo alla natura iuris tantum della presunzione di danno ex art. 18 L. 300/1970, evidenziando come la misura minima di cinque mensilità costituisca un floor legale non derogabile in presenza di inadempimento colposo o doloso.
  2. Citazione testuale dei precedenti di legittimità che escludono la rilevanza della colpa del lavoratore in sede di liquidazione risarcitoria per licenziamento nullo: «l’accertamento della colpa del datore di lavoro, sia pure in misura minima, è già da solo sufficiente ad escluderne qualsiasi incidenza sul risarcimento del danno patito dal lavoratore per il licenziamento illegittimo» (Cass. n. 11401 del 2005; Cass. n. 21538 del 2005).
  3. Evidenziazione dell’onere datoriale di attivazione preventiva, richiamando il principio secondo cui la fase di interlocuzione con l’interessato «costituisce una fase ineludibile della fattispecie complessa del licenziamento de quo» (Cass. n. 14316 del 2024), con espresso riferimento agli accomodamenti ragionevoli di cui all’art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216/2003.
  4. Censura della valorizzazione del silenzio del lavoratore, sottolineando l’assenza di qualsivoglia obbligo o onere di trasmissione di dati sensibili in assenza di sollecitazione datoriale improntata a buona fede e diligenza (artt. 1175 e 1375 c.c.).
  5. Richiesta di quantificazione oltre il minimo legale, conformemente al dispositivo della sentenza in epigrafe, evitando qualsiasi formulazione che presupponga un potere discrezionale del giudice di merito nella compressione dell’indennità al di sotto della soglia risarcitoria integrale.

3.3. Avvertenze procedurali

  • Il ricorso dovrà esplicitamente distinguere la fattispecie di nullità discriminatoria da quella di annullamento per illegittimità ordinaria, onde evitare l’applicazione impropria dei tetti indennitari previsti per quest’ultima.
  • La deduzione dovrà essere accompagnata da specifica documentazione probatoria (certificazioni mediche, comunicazioni con il medico competente, verbali di visita, corrispondenza aziendale) atta a dimostrare la conoscibilità o conoscibilità secondo ordinaria diligenza dello stato di disabilità, nonché l’omessa attivazione della fase interlocutoria preventiva.
  • Si raccomanda di evitare argomentazioni fondate su presunte condotte omissive del lavoratore in materia di salute, stante il divieto di addebitare al dipendente il silenzio su dati sensibili in assenza di legittima richiesta datoriale.

Conclusioni

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