Analisi della Sentenza Cass. Sez. Lav., n. 4745/2025 (R.G. 28034/2021)
La recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, depositata il 12 febbraio 2026 con numero di raccolta generale 3103/2026 (sentenza n. 4745/2025), offre un chiarimento decisivo sulla ripartizione delle responsabilità in casi di mobbing o condotte vessatorie poste in essere da un dirigente nei confronti di un sottoposto, laddove la responsabilità dell’Ente datore di lavoro sia stata esclusa. Il caso riguarda un ricorso proposto da una dirigente medica, Direttrice di un Centro di Salute Mentale, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 271/2021, che aveva confermato la condanna al risarcimento dei danni per le condotte persecutorie attuate tra il marzo 2009 e l’ottobre 2011, le quali avevano comportato il completo esautoramento della controricorrente dalle funzioni assistenziali tipiche della sua figura professionale di medico psichiatra.
Il Fatto e la Dinamica Processuale
Il Tribunale di Lametia Terme, in primo grado, aveva condannato la dirigente ricorrente al risarcimento dei danni, escludendo tuttavia ogni responsabilità di un Centro di Salute Mentale. I giudici di merito avevano riscontrato che di un Centro di Salute Mentale aveva vigilato sull’operato della Direttrice e adottato i provvedimenti necessari a tutela della lavoratrice vittima. Le condotte ritenute persecutorie includevano:
- La privazione, dal marzo 2009, di attività strettamente territoriali, “confinando” la vittima nelle sole attività ambulatoriali con la giustificazione di evitare la sovraesposizione e tutelare gli utenti;
- L’assegnazione, dal 31 marzo 2010, a compiti non assistenziali;
- Il mancato reintegro nelle funzioni originarie nonostante le disposizioni degli organi superiori.
La Corte d’Appello rigettava l’appello della dirigente, affermando che l’elemento qualificante del mobbing non risiede nell’illegittimità dei singoli atti, ma nell’intento persecutorio che li unifica. Nella specie, i provvedimenti, pur formalmente corretti, erano stati adottati non per esigenze organizzative, ma per stigmatizzare la ritenuta carente capacità professionale della vittima, convincimento del quale la dirigente non era riuscita a dimostrare la fondatezza.
I Motivi di Ricorso e la Questione Giuridica
La ricorrente proponeva tre motivi di cassazione, incentrati principalmente su:
- Violazione delle norme sulla dirigenza sanitaria (d.lgs. n. 502/1992, d.lgs. n. 165/2001) e del CCNL, sostenendo che i provvedimenti fossero atti d’ufficio imputabili dal di un Centro di Salute Mentale e non alla persona fisica. Poiché l’ASP era stata assolta con sentenza passata in giudicato, ne conseguirebbe l’insussistenza di responsabilità anche a carico della dirigente.
- Violazione degli artt. 2103 e 2087 c.c., contestando che il mobbing possa configurarsi per fatto del dipendente quando il datore di lavoro vi sia rimasto estraneo.
- Violazione degli artt. 2043 e 2067 c.c., lamentando l’applicazione errata dei criteri di prova e liquidazione del danno tipici della responsabilità contrattuale (art. 2087 c.c.) a una fattispecie di responsabilità extracontrattuale.
La Procura Generale presso la Corte di Cassazione aveva concluso per l’accoglimento del ricorso, deducendo che, esclusa la responsabilità del datore di lavoro, non potesse attribuirsi alla funzionaria dirigente una responsabilità ex art. 2087 c.c., avendo essa agito in rapporto di immedesimazione organica.
La Decisione della Corte: Autonomia della Responsabilità Ex Art. 2043 c.c.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, disattendendo le conclusioni del Procuratore Generale e fissando principi di grande rilievo pratico per la redazione di atti difensivi in materia.
1. Distinzione tra Art. 2087 e Art. 2043 c.c.
I Giudici di Legittimità ricordano che ai sensi dell’art. 2087 c.c., il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che ledano i diritti fondamentali del dipendente, incluso il mobbing (Cass. n. 32151/2018). Tuttavia, la responsabilità dell’Amministrazione pubblica è esclusa quando l’attività dei suoi dipendenti non sia riferibile all’ente perché agita per fini strettamente personali ed egoistici, estranei o contrari ai fini dell’Amministrazione (Cass. n. 19196/2024, n. 23859/2017, n. 80/2017, n. 11597/2005). Nel caso di specie, essendo stata accertata l’esclusione della responsabilità del di un Centro di Salute Mentale (passata in giudicato), permane la responsabilità personale della dirigente ai sensi dell’art. 2043 c.c.. La Corte afferma chiaramente: “Di talché, esclusa la responsabilità ex 2087, cod. civ., dell’ASP di Catanzaro, permane la responsabilità dell’odierna ricorrente, ai sensi dell’art. 2043, cod. civ.”
2. Qualificazione Giuridica e “Causa Petendi”
La Corte respinge l’eccezione secondo cui la domanda, originariamente proposta come mobbing (responsabilità contrattuale/ex art. 2087), non potesse trasformarsi in responsabilità extracontrattuale. Si cita il principio secondo cui il giudice può effettuare un’esatta qualificazione giuridica dell’azione, applicando norme diverse da quelle invocate, purché restino inalterati il petitum e la causa petendi (Cass. n. 6182/2020, n. 21333/2019). Se le condotte sono frutto di un comportamento non riconducibile al rapporto organico e il datore di lavoro ha anzi posto in essere misure per evitarle, il lavoratore autore delle vessazioni risponde personalmente ex art. 2043 c.c.
3. Irrilevanza della Sentenza Penale di Assoluzione
La Corte conferma l’irrilevanza della sentenza penale di assoluzione della dirigente per il reato di omissione di atti d’ufficio. Tale pronuncia, resa con rito abbreviato senza costituzione di parte civile, non vincola il giudice civile (ex art. 652 c.p.p., v. Cass. 14610/2020), tanto più che si era limitata a rilevare la legittimità formale del provvedimento senza entrare nel merito dell’intento persecutorio accertato in sede civile.
4. Liquidazione Equitativa
Viene dichiarato inammissibile, per novità e genericità, il motivo relativo alla critica sulla liquidazione equitativa del danno, non specificamente devoluto in appello.
Indicazioni Operative per la Redazione di Ricorsi Simili
Dall’analisi della sentenza n. 4745/2025 emergono linee guida precise per gli operatori del diritto:
- Strategia Difensiva del Dirigente: Non è sufficiente eccepire la natura “istituzionale” degli atti o l’assenza di responsabilità del datore di lavoro. Se l’Ente è stato scagionato perché ha vigilato o perché le condotte erano “personali”, il dirigente rischia la condanna diretta ex art. 2043 c.c. È fondamentale dimostrare l’esistenza di concrete esigenze organizzative oggettive che giustifichino i cambi di mansione, smentendo l’allegazione di intento persecutorio.
- Onere della Prova: In presenza di esclusione della responsabilità datoriale, la vittima deve provare l’intento vessatorio del singolo superiore. La Corte ribadisce che la pluralità di comportamenti, anche se singolarmente leciti, diventa illecita se unita dall’intento persecutorio (Cass. n. 12518/12 maggio 2025).
- Gestione del Giudicato Parziale: Se si ottiene l’assoluzione dell’Ente in primo grado, tale statuizione, se non impugnata, diventa un potente strumento per spostare l’intera responsabilità sul dipendente autore materiale delle condotte in sede di impugnazione o nei gradi successivi.
- Qualificazione della Domanda: In fase di redazione dell’atto di citazione o di comparsa di risposta, è prudente allegare fatti che possano sostenere sia la responsabilità contrattuale del datore (art. 2087 c.c.) sia, in subordine o alternativamente, quella extracontrattuale del singolo (art. 2043 c.c.), per evitare preclusioni in caso di riqualificazione officiosa da parte del giudice.
La sentenza chiude il procedimento condannando la ricorrente alle spese processuali, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori, confermando che la veste istituzionale non costituisce uno scudo automatico per condotte apertamente vessatorie e prive di giustificazione organizzativa reale.

