L’Apprendista “Già Esperto”: Quando il Risparmio Contributivo Si Trasforma in Nullità Contrattuale
Quando il contratto di apprendistato viene strumentalizzato come mero veicolo di ottimizzazione contributiva, privo di una reale finalità formativa, l’ordinamento ne sanziona l’invalidità strutturale. Con la sentenza del 27 gennaio 2026, il Tribunale di Udine ha dichiarato la nullità radicale di un rapporto di apprendistato professionalizzante, qualificandolo come simulazione posta in essere esclusivamente per fruire indebitamente degli sgravi fiscali. La pronuncia ribadisce un principio giurisprudenziale consolidato: l’apprendistato è connotato da una causa mista, in cui l’obbligo formativo concorre in modo essenziale con quello retributivo. L’assenza di un piano formativo scritto e contestuale, il mancato affiancamento di un tutor e la pregressa e autonoma padronanza delle mansioni da parte del lavoratore integrano un vizio genetico del contratto. La conseguenza è la conversione ex lege del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato ordinario, con obbligo per il datore di corrispondere le differenze retributive maturate e di restituire le agevolazioni contributive indebitamente godute. Una disamina puntuale per imprese, consulenti del lavoro e operatori del diritto, che conferma come la tutela del risparmio aziendale non possa mai elidere l’effettività del percorso formativo, pena la radicale nullità contrattuale e le relative responsabilità patrimoniali.

