Identificazione della Sentenza
Corte di Cassazione, Civile Sent. Sez. L, Num. 24615, Anno 2026, pubblicata il 12/08/2026. Il provvedimento è stato reso su ricorso proposto dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale contro i soci e legali rappresentanti di uno studio legale associato, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 68/2019, pubblicata il 15/07/2019.
Fatto Processuale
La vicenda giudiziaria ha origine dal diniego opposto dall’Istituto previdenziale al riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall’art.1 comma 118 della legge n.190/2014 in relazione a una nuova assunzione a tempo indeterminato effettuata nel maggio 2015. La lavoratrice interessata aveva precedentemente intrattenuto con il medesimo datore di lavoro un rapporto di apprendistato professionalizzante, risoltosi nel gennaio 2015, ovvero nei sei mesi antecedenti la nuova assunzione incentivata. In primo grado, il Tribunale accoglieva l’opposizione proposta dal datore di lavoro avverso l’avviso di addebito, ritenendo sussistenti i requisiti per il beneficio e qualificando il pregresso contratto di apprendistato come non equiparabile al contratto a tempo indeterminato ai fini dell’esclusione dallo sgravio, sulla base di un’interpretazione teleologica della norma. La Corte d’appello territoriale confermava integralmente tale decisione, rigettando il gravame dell’Istituto e richiamando un proprio precedente specifico. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’Istituto previdenziale, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art.1 comma 118 della legge n.190/2014, deducendo che il contratto di apprendistato professionalizzante già concluso costituisse elemento ostativo al riconoscimento del beneficio. Il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto del ricorso, ma la Suprema Corte ha accolto la doglianza, cassando la sentenza impugnata con rinvio.
Quadro Normativo e Giurisprudenziale Citato
Si riportano testualmente le fonti normative e i precedenti giurisprudenziali invocati nel provvedimento, mantenendo fedeltà assoluta alla dizione originale:
- «art.1 comma 118 della legge n.190/2014» (citata anche come «legge n.118/2014» nella narrazione dei fatti di causa).
- «art.14 delle preleggi»: le leggi che «fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati».
- «art.117 comma primo della Costituzione».
- «art.107 del Trattato sul funzionamento della Unione europea».
- «Corte di Giustizia UE, 29 luglio 2018, C-659/17, INPS c. Azienda Napoletana Mobilità SpA, su ricorso pregiudiziale di questa Corte».
- «art.1 d.lgs. n.81/2015»: il rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale «forma comune dei rapporti di lavoro».
- «legge n.604/1966 e legge n. 300/1970, come nel tempo novellate».
- «art. 2118 c.c.» (in riferimento al recesso e al licenziamento ad nutum).
- «art. 42, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2015».
- «art.41 del d.lgs. n.81/2015»: «L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani».
- «art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.».
- «art.378 cod. proc. civ.».
- «Cass. n.1767/2021 e succ. conff.» (in materia di stretta interpretazione degli sgravi).
- «Cass. n. 4053/2024» (precedente da cui il Collegio intende discostarsi).
- «Cass. 28/11/2024 n.30657» (sulla qualificazione dell’apprendistato come rapporto bi-fasico).
- «Cass. 30657/2024 cit.» (sul potere di recesso ad nutum al termine della formazione).
- «ordinanza interlocutoria n. 4452/2026».
Analisi Tecnica per Addetti ai Lavori
La Questione Controversa
Il nucleo della controversia attiene all’interpretazione dell’art. 1 comma 118 della legge n. 190/2014 in ordine alla compatibilità tra la fruizione dell’esonero contributivo triennale e la preesistenza, nei sei mesi anteriori alla nuova assunzione, di un rapporto di apprendistato professionalizzante presso il medesimo datore di lavoro. Si trattava di stabilire se tale pregresso rapporto, giuridicamente qualificabile come contratto a tempo indeterminato ex art. 41 d.lgs. n. 81/2015, integrasse la condizione ostativa prevista dalla norma agevolativa.
Applicazione della Norma ai Fatti e Iter Logico-Giuridico
La Corte supera definitivamente l’approccio teleologico adottato dai giudici di merito, ancorando la decisione a due premesse ermeneutiche vincolanti. In primo luogo, gli sgravi contributivi sono norme eccezionali soggette a stretta interpretazione ex art. 14 preleggi; in secondo luogo, essi costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE e devono essere interpretati conformemente al diritto eurounitario ex art. 117 Cost., salvaguardando l’effettivo perseguimento della stabilità occupazionale. Il ragionamento della Corte distingue nettamente tra rapporto ad quem (la nuova assunzione incentivata) e rapporto a quo (l’occupazione pregressa). Per il rapporto ad quem, il legislatore esclude espressamente apprendistato e lavoro domestico; per il rapporto a quo, la norma vieta genericamente il beneficio se il lavoratore è stato occupato “a tempo indeterminato” nei sei mesi precedenti, senza prevedere eccezioni. Poiché l’apprendistato è giuridicamente un contratto a tempo indeterminato, la sua preesistenza nell’arco temporale rilevante impedisce la fruizione del nuovo sgravio. Non è consentita l’analogia per estendere l’esclusione dell’apprendistato (prevista per il rapporto ad quem) anche al rapporto a quo, in difetto di eadem ratio e in violazione dell’art. 14 preleggi. Consentire il cumulo degli sgravi per la medesima prestazione lavorativa violerebbe inoltre la ratio della norma eurounitaria.
Principio di Diritto Affermato
Non compete l’esonero contributivo ex art. 1 comma 118 legge n. 190/2014 per la nuova assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che, nei sei mesi precedenti, abbia avuto in corso un rapporto di apprendistato professionalizzante, atteso che tale contratto costituisce, ai sensi dell’art. 41 d.lgs. n. 81/2015, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la norma agevolativa, essendo di stretta interpretazione, non ammette estensioni analogiche delle esclusioni previste per il diverso istituto del rapporto ad quem.
Strategia Processuale: Come Vincere e Come Difendersi
Per gli addetti ai lavori, la sentenza n. 24615/2026 fornisce indicazioni operative precise e binarie, eliminando spazi di discrezionalità interpretativa.
Per Chi Deve Attaccare (Prospettiva Istituto / Recupero Crediti)
Per vincere una causa volta al recupero dei contributi indebitamente fruiti o al diniego di un beneficio richiesto, la strategia deve fondarsi esclusivamente sul dato letterale e normativo, evitando qualsiasi argomentazione basata sulla finalità promozionale della norma.
- La Legge Chiave: Il fondamento dell’azione è l’art. 1 comma 118 della legge n. 190/2014 letto in combinato disposto con l’art. 41 del d.lgs. n. 81/2015 («L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato») e l’art. 14 delle preleggi.
- L’Argomento Decisivo: Bisogna dimostrare che nel semestre precedente l’assunzione incentivata sussisteva un rapporto di apprendistato professionalizzante. Una volta provata tale circostanza tramite estratto conto contributivo o comunicazioni UNILAV, l’esito è matematico: l’apprendistato è tempo indeterminato, quindi scatta l’ostatività.
- Neutralizzare la Controparte: Nella memoria difensiva, citare testualmente il passaggio della sentenza n. 24615/2026 relativo al divieto di analogia e al vincolo eurunitario (art. 107 TFUE). Questo serve a prevenire tentativi del giudice di merito di applicare interpretazioni “sostanzialiste” o teleologiche favorevoli al datore di lavoro.
- Attenzione al Precedente: Evidenziare che la Corte ha espressamente dichiarato di volersi discostare da «Cass. n. 4053/2024», rendendo quest’ultimo precedente non più utilizzabile dalla difesa avversaria.
Per Chi Deve Difendersi (Prospettiva Datore di Lavoro)
La sentenza rende estremamente ardua la difesa in casi identici. Tuttavia, la conoscenza dettagliata del provvedimento permette di identificare eventuali vizi procedurali o fattuali specifici che potrebbero salvare la posizione.
- Verifica Fattuale Rigorosa: L’unica via di salvezza risiede nell’accertamento che il rapporto pregresso non fosse tecnicamente un apprendistato professionalizzante o che non rientrasse nei “sei mesi precedenti”. Se il rapporto era di altra natura (es. tirocinio, stage, collaborazione coordinata), la sentenza non si applica. Verificare pedissequamente le date di cessazione e assunzione.
- Eccezioni Procedurali: Controllare se l’Istituto ha rispettato i termini di decadenza per il recupero crediti. Inoltre, verificare se nel giudizio di merito l’Istituto aveva eccepito specificamente la violazione dell’art. 14 preleggi e dell’art. 107 TFUE; se tali questioni non erano state sollevate tempestivamente, potrebbe configurarsi un vizio di ultrapetizione o di novità inammissibile in Cassazione (sebbene la sentenza in esame sembri averle trattate d’ufficio in virtù della loro rilevanza pubblica).
- Punti Deboli Riconosciuti: La sentenza ammette implicitamente che l’interpretazione letterale porta a un risultato restrittivo. In sede di merito, si può tentare di valorizzare la buona fede e l’affidamento del datore di lavoro, pur consapevoli che la Corte di legittimità ha chiuso questa porta. La difesa oggi deve essere tecnica e processuale, non sostanziale.
- Gestione del Rischio Futuro: Per nuove assunzioni, considerare il pregresso apprendistato come ostacolo insuperabile. Valutare, in caso di contenzioso pendente basato su «Cass. n. 4053/2024», la possibilità di una definizione agevolata o transattiva, stante l’ormai consolidato orientamento contrario espresso dalla presente sentenza.
Rilevazione Critica di Anomalie Motivazionali
Dall’analisi testuale emergono criticità formali rilevanti per la corretta applicazione del provvedimento:
- Refuso Normativo: Nei “FATTI DI CAUSA” al punto 2, la norma è indicata come «art.1 comma 118 della legge n.118/2014». Nelle “RAGIONI DELLA DECISIONE” è correttamente citata come «legge n.190/2014». Si tratta di un refuso evidente [sic] che non inficia la decisione ma richiede cautela nelle citazioni.
- Discostamento da Precedente Recente: Al punto 2 delle Ragioni della Decisione, la Corte dichiara di discostarsi da «Cass. n. 4053/2024» senza specificare se la questione sia stata rimessa alle Sezioni Unite. Tale omissione procedurale potrebbe esporre la sentenza a future oscillazioni, sebbene l’autorevolezza del Collegio e il richiamo all’ordinanza interlocutoria n. 4452/2026 ne rafforzino la tenuta.
- Assenza di Riferimento Specifico nel Titolo: La discrepanza numerica iniziale potrebbe generare confusione negli indici di ricerca automatizzati, rendendo necessaria la verifica manuale del testo integrale.
PQM
La sentenza n. 24615/2026 cristallizza un principio di stretta legalità in materia di incentivi occupazionali. Per l’operatore del diritto, il messaggio è univoco: la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro prevale su qualsiasi considerazione di opportunità economica o di continuità fattuale della prestazione. Vincere una causa simile richiede oggi la padronanza tecnica dell’art. 14 preleggi e dell’art. 107 TFUE; difendersi impone una verifica maniacale dei presupposti fattuali, essendo preclusa ogni argomentazione basata sulla ratio promozionale della norma.

