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Obbligo informativo e consultivo anche senza CCNL applicato.

Obbligo informativo e consultivo anche senza CCNL applicato.
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012: Art. 7 n. 2 (foro per gli illeciti civili dolosi o colposi) e Art. 21 (materia contrattuale individuale, esclusa nel caso di specie).
  • Regolamento (CE) n. 864/2007: Art. 4, comma 1, che stabilisce l’applicabilità della legge del paese in cui il danno si verifica per le obbligazioni extracontrattuali.
  • D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25: Attuazione della direttiva 2002/14/CE. In particolare l’art. 1 (oggetto), art. 3 (soglia di 50 lavoratori) e art. 4 (contenuti e modalità di informazione e consultazione).
  • Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970): Art. 28, relativo alla repressione delle condotte antisindacali.
  • Codice Civile: Art. 1372, comma 2, citato dalla ricorrente riguardo l’efficacia soggettiva del contratto.
  • D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81: Art. 36, sugli obblighi informativi relativi ai contratti di somministrazione.
  • D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198: Art. 46, Codice delle Pari Opportunità.
  • Giurisprudenza di Legittimità: Cass. Sez. Un. n. 20819/2021; Cass. n. 212/2008; Cass. n. 29738/2025; Cass. n. 1504/1992; Cass. n. 6166/1998; Cass. SS.UU. n. 4315/2020.
  • Giurisprudenza Costituzionale: Corte Cost. sent. n. 156/2025.
  • La corretta introduzione in giudizio delle eccezioni riguardanti i presupposti fattuali di applicabilità del D.Lgs. n. 25/2007 (es. numero effettivo di dipendenti in Italia), pena l’inammissibilità per novità o per invasione del merito in sede di legittimità;
  • La dimostrazione concreta di aver attivato canali alternativi di informazione e consultazione, anche in assenza di CCNL, per evitare la qualificazione del comportamento come “rifiuto aprioristico”;
  • L’eventuale carenza di specificità nelle richieste sindacali, per distinguere tra un rifiuto illegittimo e una legittima richiesta di chiarimenti sulle modalità operative.
  • La prova documentale delle sollecitazioni inviate all’azienda e del totale silenzio o rifiuto opposto, elemento chiave per configurare la condotta discriminatoria;
  • L’evidenziazione del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (inizio e fine turno in Italia) per consolidare la giurisdizione italiana e l’applicazione della legge nazionale;
  • Il riferimento alla giurisprudenza recente (Cass. n. 29738/2025 e Corte Cost. n. 156/2025) sull’abuso della libertà contrattuale e la lesione della libertà sindacale.

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