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Licenziamento per GMO: quando la riorganizzazione è effettiva

Licenziamento per GMO: quando la riorganizzazione è effettiva
  1. La prova dell’esternalizzazione: I Libri Unici del Lavoro (LUL) e le deposizioni testimoniali hanno confermato che oltre il 90% dell’assistenza tecnica era gestito da soggetti esterni, riducendo drasticamente il volume di attività amministrative collegate;
  2. La coerenza della riorganizzazione: Il giudice ha rilevato la contestuale soppressione di un’altra posizione impiegatizia (una familiare del titolare) e la riduzione dell’organico da 10 a 8 unità, attestata dal LUL di gennaio 2026. Questo dato ha smentito l’ipotesi di un licenziamento discriminatorio o ritorsivo nei confronti della sola ricorrente;
  3. L’assenza di posizioni alternative (Repêchage): È emersa una netta differenziazione professionale tra la ricorrente e le altre impiegate rimaste in forza, le quali svolgevano compiti contabili, finanziari o di export non compatibili con il profilo della Leti. Come ricordato dal Giudice, citando Cass. 6559/2010 e Cass. ord. 33341/2022, il datore non è tenuto a creare nuovi posti o modificare l’organizzazione per conservare il rapporto.
  • Contestare puntualmente la prova dell’effettiva riduzione del volume d’affari o delle mansioni specifiche;
  • Verificare se le mansioni residue siano state effettivamente assorbite da figure professionali diverse o se vi sia stata una mera “etichettatura” diversa per le stesse attività;
  • Insistere sull’onere probatorio del datore riguardo all’impossibilità di repêchage, richiedendo la specifica descrizione delle mansioni dei dipendenti rimasti in forza per dimostrarne l’incompatibilità;
  • Non trascurare la corretta qualificazione della disciplina applicabile (art. 8 L. 604/1966 vs art. 18 L. 300/1970) in base alle dimensioni aziendali effettive al momento del licenziamento.

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