Massima del provvedimento
La Corte d’Appello di Messina, confermando la sentenza di primo grado, condanna l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino”, in solido con l’Università di Messina, al risarcimento del danno non patrimoniale (quantificato in circa € 46.000,00) in favore di un chirurgo ricercatore universitario, avendo accertato che un’organizzazione del lavoro caratterizzata da reperibilità continuative e doppi turni oltre i limiti contrattuali ha cagionato una condizione di straining (stress lavorativo protratto), in violazione dell’obbligo di tutela della salute fisica e morale del lavoratore di cui all’art. 2087 del codice civile.
Il quadro fattuale e le questioni giuridiche
Il giudizio ha ad oggetto il periodo compreso tra il 2 ottobre 2017 e l’agosto 2019, durante il quale il medico, in forza presso il reparto di Urologia del Policlinico di Messina, è stato sottoposto a un regime turnistico ritenuto dalla Corte oggettivamente nocivo. Nello specifico:
- dal 2 ottobre 2017 al 26 aprile 2018: inserimento in turni di pronta disponibilità pressoché quotidiani, con doppio turno (20:00–24:00 e 24:00–08:00);
- nei mesi successivi fino ad agosto 2019: svolgimento di circa 14–15 turni mensili di reperibilità, eccedenti il limite ordinario di dieci turni previsto dalla contrattazione collettiva applicabile.
La Corte, nel respingere tutti i dieci motivi di appello proposti dall’Azienda, ha affrontato tre nodi giuridici fondamentali:
- La natura giuridica della reperibilità e il suo impatto sulla sfera personale del lavoratore;
- Il perimetro contrattuale dell’attività assistenziale dei ricercatori universitari;
- La sussistenza del nesso eziologico tra organizzazione del lavoro e danno alla salute, anche in assenza di condotte vessatorie individuali.
1. Reperibilità come fattore di interferenza nella vita privata: i principi di Cassazione richiamati
La sentenza d’appello richiama espressamente orientamenti consolidati della Corte di Cassazione secondo i quali “anche la semplice reperibilità, indipendentemente dalle chiamate effettive, incide sulla qualità della vita del lavoratore”. Il medico in regime di pronta disponibilità, infatti, è tenuto a mantenersi raggiungibile, a non allontanarsi eccessivamente dal luogo di lavoro e a preservare una condizione di pronta intervenibilità. Tale vincolo, protratto nel tempo, determina una “interferenza significativa” nella vita privata e nel diritto costituzionalmente garantito al riposo. Il principio, già affermato in sede di legittimità, assume particolare rilievo nel settore sanitario, ove le esigenze assistenziali non possono giustificare una compressione sistematica dei diritti fondamentali del personale.
2. Il monte ore contrattuale dei ricercatori universitari: il primato della convenzione applicativa
L’Azienda ospedaliera aveva eccepito l’equiparazione del ricercatore universitario ai dirigenti medici del SSN, invocando la possibilità di raggiungere un monte ore medio di 48 ore settimanali su base semestrale. La Corte ha invece attribuito valore determinante alla convenzione applicativa stipulata tra Università e Policlinico, la quale vincola l’attività assistenziale dei ricercatori universitari al 60% del monte ore dei dirigenti sanitari, corrispondenti a circa 23 ore settimanali su base trimestrale, destinando il residuo tempo ad attività di didattica e ricerca. Tale parametro contrattuale, disatteso nella prassi organizzativa contestata, costituisce il termine di raffronto per valutare l’eccedenza del carico lavorativo imposto al professionista.
3. Straining organizzativo e art. 2087 c.c.: la responsabilità del datore di lavoro per stress lavoro-correlato
Pur escludendo la sussistenza di condotte mobbizzanti o demansionanti poste in essere da superiori gerarchici – circostanza già accertata in primo grado e non contestata in appello – la Corte ha ritenuto integrata una organizzazione del lavoro oggettivamente lesiva, idonea a cagionare un danno non patrimoniale da straining. Il fondamento normativo della condanna è individuato nell’art. 2087 del codice civile, il quale impone al datore di lavoro “di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. La pronuncia ribadisce che tale obbligo di protezione si estende anche ai rischi da stress lavoro-correlato, richiedendo una valutazione preventiva e un adeguamento organizzativo volto a prevenire sovraccarichi turnistici incompatibili con il recupero psicofisico del lavoratore. A supporto del nesso causale, la Corte ha valorizzato la documentazione clinica prodotta (certificazioni e relazioni specialistiche), dalla quale emergeva un quadro sintomatologico coerente con l’esposizione prolungata a condizioni lavorative stressogene.
4. L’attività intramoenia non esclude la tutela: un principio di rilievo sistemico
Particolarmente significativa è la motivazione con cui la Corte respinge l’eccezione difensiva secondo cui lo svolgimento di attività libero-professionale intramoenia da parte del medico avrebbe dimostrato l’assenza di un ambiente lavorativo incompatibile con il suo equilibrio psicofisico. I giudici osservano, con rigore logico-giuridico, che “il diritto del medico a svolgere attività intramoenia non può giustificare un’organizzazione del lavoro dipendente capace di generare sovraccarico e stress”. Tale affermazione delinea un principio di portata generale: l’esercizio di facoltà accessorie o integrative della posizione professionale non può essere utilizzato per eludere gli obblighi di tutela primaria gravanti sul datore di lavoro pubblico o privato.
Prospettive operative e implicazioni per le Aziende sanitarie
La sentenza, oltre a confermare il risarcimento e l’addebito delle spese legali, assume valore di precedente orientativo per le strutture ospedaliero-universitarie, chiamate a bilanciare:
- le esigenze assistenziali e la continuità dei servizi;
- il rispetto dei limiti contrattuali in materia di turnazione e reperibilità;
- l’adempimento degli obblighi di prevenzione dei rischi da stress lavoro-correlato ex art. 2087 c.c. e D.Lgs. 81/2008.
Si raccomanda, in particolare, una revisione dei piani di turnazione che tenga conto:
- dei limiti quantitativi previsti dalla contrattazione collettiva (es. max 10 turni mensili di reperibilità);
- della specifica qualifica e del monte ore contrattuale del personale (ricercatori vs. dirigenti);
- della necessità di garantire periodi di effettivo recupero psicofisico, anche in presenza di regimi di pronta disponibilità.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati nelle fonti
- Art. 2087 del codice civile: obbligo di tutela della salute fisica e morale del lavoratore;
- Giurisprudenza di legittimità (Cassazione): principi in materia di incidenza della reperibilità sulla qualità della vita e sul diritto al riposo;
- Contrattazione collettiva di riferimento: limite ordinario di dieci turni mensili di reperibilità; disciplina del doppio turno (consentito solo in giorni festivi);
- Convenzione applicativa Università-Policlinico: attività assistenziale dei ricercatori universitari limitata al 60% del monte ore dei dirigenti sanitari (circa 23 ore settimanali su base trimestrale).

