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Turni di reperibilità e “straining” organizzativo: la Corte d’Appello di Messina conferma il risarcimento al chirurgo e rafforza i limiti di tutela

Turni di reperibilità e “straining” organizzativo: la Corte d’Appello di Messina conferma il risarcimento al chirurgo e rafforza i limiti di tutela

Massima del provvedimento

Il quadro fattuale e le questioni giuridiche

  • dal 2 ottobre 2017 al 26 aprile 2018: inserimento in turni di pronta disponibilità pressoché quotidiani, con doppio turno (20:00–24:00 e 24:00–08:00);
  • nei mesi successivi fino ad agosto 2019: svolgimento di circa 14–15 turni mensili di reperibilità, eccedenti il limite ordinario di dieci turni previsto dalla contrattazione collettiva applicabile.
  • La natura giuridica della reperibilità e il suo impatto sulla sfera personale del lavoratore;
  • Il perimetro contrattuale dell’attività assistenziale dei ricercatori universitari;
  • La sussistenza del nesso eziologico tra organizzazione del lavoro e danno alla salute, anche in assenza di condotte vessatorie individuali.

1. Reperibilità come fattore di interferenza nella vita privata: i principi di Cassazione richiamati

La sentenza d’appello richiama espressamente orientamenti consolidati della Corte di Cassazione secondo i quali “anche la semplice reperibilità, indipendentemente dalle chiamate effettive, incide sulla qualità della vita del lavoratore”. Il medico in regime di pronta disponibilità, infatti, è tenuto a mantenersi raggiungibile, a non allontanarsi eccessivamente dal luogo di lavoro e a preservare una condizione di pronta intervenibilità. Tale vincolo, protratto nel tempo, determina una “interferenza significativa” nella vita privata e nel diritto costituzionalmente garantito al riposo. Il principio, già affermato in sede di legittimità, assume particolare rilievo nel settore sanitario, ove le esigenze assistenziali non possono giustificare una compressione sistematica dei diritti fondamentali del personale.

2. Il monte ore contrattuale dei ricercatori universitari: il primato della convenzione applicativa

3. Straining organizzativo e art. 2087 c.c.: la responsabilità del datore di lavoro per stress lavoro-correlato

4. L’attività intramoenia non esclude la tutela: un principio di rilievo sistemico

Prospettive operative e implicazioni per le Aziende sanitarie

  • le esigenze assistenziali e la continuità dei servizi;
  • il rispetto dei limiti contrattuali in materia di turnazione e reperibilità;
  • l’adempimento degli obblighi di prevenzione dei rischi da stress lavoro-correlato ex art. 2087 c.c. e D.Lgs. 81/2008.
  • dei limiti quantitativi previsti dalla contrattazione collettiva (es. max 10 turni mensili di reperibilità);
  • della specifica qualifica e del monte ore contrattuale del personale (ricercatori vs. dirigenti);
  • della necessità di garantire periodi di effettivo recupero psicofisico, anche in presenza di regimi di pronta disponibilità.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati nelle fonti

  • Art. 2087 del codice civile: obbligo di tutela della salute fisica e morale del lavoratore;
  • Giurisprudenza di legittimità (Cassazione): principi in materia di incidenza della reperibilità sulla qualità della vita e sul diritto al riposo;
  • Contrattazione collettiva di riferimento: limite ordinario di dieci turni mensili di reperibilità; disciplina del doppio turno (consentito solo in giorni festivi);
  • Convenzione applicativa Università-Policlinico: attività assistenziale dei ricercatori universitari limitata al 60% del monte ore dei dirigenti sanitari (circa 23 ore settimanali su base trimestrale).

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