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L’Appalto “Fantasma”: Quando la Forma Scritta Diventa la Chiave per la Riqualificazione del Rapporto di Lavoro

L’Appalto “Fantasma”: Quando la Forma Scritta Diventa la Chiave per la Riqualificazione del Rapporto di Lavoro

1. Il Nodo Preliminare: Decadenza e Prescrizione in Costanza di Rapporto

2. Il Cuore della Questione: L’Onere della Prova e la “Forma Scritta” Vincolante

  1. Assenza totale di contratti per periodi significativi: Per il periodo sino a giugno 2011 (salvo un accordo limitato) e per il periodo successivo al 1° agosto 2014, non risultano contratti di appalto stipulati tra la committente e le datrici di lavoro formali dei ricorrenti. La giustificazione dello “smarrimento” dovuta al tempo trascorso è stata ritenuta insufficiente in difetto di puntuale allegazione delle modalità di svolgimento.
  2. Disallineamento soggettivo: Per il periodo 2014-2017 e dal 2019 in poi, i contratti di appalto erano stipulati con soggetti diversi (es. altre società) rispetto alle effettive datrici di lavoro dei ricorrenti.
  3. Mancanza di Subappalto Scritto: Questo è il dettaglio tecnico più rilevante per gli addetti ai lavori. I contratti quadro prodotti prevedevano espressamente l’obbligo di forma scritta per i subappalti. La sentenza cita testualmente le clausole contrattuali:
  • Cap. 5.2: L’appaltatore deve sottoscrivere contratti di reception di subappalto conformi allo schema.
  • Cap. 38.1 e 38.2: Prevedono la trasmissione scritta dei contratti di subappalto prima della sottoscrizione.

3. Strategia Processuale: Come Vincere una Causa Simile

A. Sfruttare l’Art. 115 c.p.c. (Ammissioni Tacite)

B. Attaccare la Catena Contrattuale (Subappalti)

C. Dimostrare la “Mancanza di Stabilità Reale”

D. Gestione delle Somme Già Percepite (Art. 29 D.Lgs. 276/2003)

  • Principio: “Le somme erogate da tale società ai ricorrenti a titolo retributivo vanno quindi detratte quelle dovute dalla [committente] a titolo retributivo.”
  • Citando l’art. 27 comma 2 D.Lgs. 276/2003: “tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”.
  • Strategia: Non chiedere il doppio pagamento, ma il differenziale retributivo (se il CCNL del committente è più alto) e la regolarizzazione contributiva/inquadramento. Questo rende la domanda più credibile e tecnicamente inattaccabile.

4. Esito e Inquadramento

  • Dal 02.11.2011 per alcuni;
  • Dal 31.01.2006 per altri (data successiva alla transazione);
  • Dal 05.02.2018 per l’ultima assunta.
  • € 2.623,51
  • € 2.536,30
  • € 2.478,16 (Oltre scatti di anzianità, rivalutazione monetaria e interessi legali).

Conclusione

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