Analisi critica della Sentenza n. 5650/2026 del Tribunale Ordinario di Roma (Sez. Lavoro)
Nel panorama delle controversie per interposizione illecita di manodopera e appalto non genuino, una recente pronuncia del Tribunale di Roma offre spunti operativi fondamentali per i professionisti del settore. La Sentenza n. 5650/2026, pubblicata il 13 maggio 2026 nel procedimento R.G. n. 41257/2024, guidata dal Giudice Dott.ssa Paola Crisanti, non si limita a ribadire principi consolidati, ma scava nelle viscere probatorie dell’onere della prova a carico del committente, trasformando la mancanza di documenti formali specifici in una leva decisiva per la vittoria dei lavoratori. Di seguito, l’analisi tecnica dei passaggi cruciali che hanno determinato l’accoglimento del ricorso, con focus sulle strategie processuali vincenti.
1. Il Nodo Preliminare: Decadenza e Prescrizione in Costanza di Rapporto
Uno degli ostacoli più frequenti in queste cause è l’eccezione di decadenza ex art. 6 L. 604/1966 e di prescrizione quinquennale. In questa sentenza, il Giudice del Lavoro ha sgomberato il campo da due eccezioni preliminari sollevate dalla resistente, applicando rigorosamente la normativa vigente.
Sulla Decadenza:
La difesa aziendale aveva eccepito la decadenza dei ricorrenti dall’impugnazione dei contratti di appalto. Il Tribunale ha respinto l’eccezione richiamando l’art. 32, comma 4, lett. d), L. 4 novembre 2010, n. 183. Come riportato testualmente in sentenza:
“Nell’interpretare la disposizione la Corte di Cassazione ha ripetutamente statuito che ‘il doppio termine di decadenza dall’impugnazione(stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto della L. n. 604 del 1966, art. 6, commi 1 e 2 e L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), non si applica all’azione del lavoratore- ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore- intesa ad ottenere, in base all’asserita illiceità dell’appalto in quanto di mera manodopera, l’accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso’.”
Poiché la committente non aveva mai inviato una comunicazione di recesso o contestazione della titolarità, il termine di decadenza non era mai iniziato a decorrere.
Sulla Prescrizione:
Analogamente, sulla prescrizione quinquennale dei crediti retributivi, il Giudice ha applicato il principio della “mancanza di stabilità reale”. Citando la giurisprudenza costituzionale (sentt. nn. 63/1966, 143/1969, 174/1972) e di legittimità (Cass. n. 11736/2007), la sentenza afferma:
“La carenza di una stabilità reale riconosciuta ed operativa impedisce il decorso della prescrizione durante il rapporto… Nel caso di specie non risulta intervenuta alcuna cessazione del rapporto di lavoro e si rileva l’assenza di stabilità del rapporto di lavoro svoltosi alle dipendenze della impresa appaltatrice per le sue connotazioni.”
Questo significa che i crediti sono imprescrittibili finché il rapporto, seppur fittizio, continua senza una chiara stabilizzazione contrattuale con l’appaltatore.
2. Il Cuore della Questione: L’Onere della Prova e la “Forma Scritta” Vincolante
Il punto di svolta della sentenza risiede nell’analisi probatoria. Il principio cardine, citato da Cass. n. 29889/2019, è che “È onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera”. Tuttavia, il Tribunale di Roma va oltre la semplice constatazione dell’assenza di contratti. Analizza la documentazione prodotta dalla committente (docc. 1-7 e 16) rilevando lacune strutturali fatali:
- Assenza totale di contratti per periodi significativi: Per il periodo sino a giugno 2011 (salvo un accordo limitato) e per il periodo successivo al 1° agosto 2014, non risultano contratti di appalto stipulati tra la committente e le datrici di lavoro formali dei ricorrenti. La giustificazione dello “smarrimento” dovuta al tempo trascorso è stata ritenuta insufficiente in difetto di puntuale allegazione delle modalità di svolgimento.
- Disallineamento soggettivo: Per il periodo 2014-2017 e dal 2019 in poi, i contratti di appalto erano stipulati con soggetti diversi (es. altre società) rispetto alle effettive datrici di lavoro dei ricorrenti.
- Mancanza di Subappalto Scritto: Questo è il dettaglio tecnico più rilevante per gli addetti ai lavori. I contratti quadro prodotti prevedevano espressamente l’obbligo di forma scritta per i subappalti. La sentenza cita testualmente le clausole contrattuali:
- Cap. 5.2: L’appaltatore deve sottoscrivere contratti di reception di subappalto conformi allo schema.
- Cap. 38.1 e 38.2: Prevedono la trasmissione scritta dei contratti di subappalto prima della sottoscrizione.
Il Giudice applica l’art. 1352 c.c. (“se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo”). Di conseguenza:
Deve escludersi la possibilità di provare per testi i contratti di subappalto; richiesta di prova questa invero neppure formulata dalla resistente. In difetto della suddetta prova documentale… deve in conclusione escludersi che sia stato dimostrato dalla resistente… che l’attività lavorativa svolta dai ricorrenti… sia effettivamente riconducibile nell’ambito di un genuino contratto di appalto/subappalto.”
3. Strategia Processuale: Come Vincere una Causa Simile
Basandosi su questa sentenza, ecco i punti chiave per costruire una strategia vincente in casi di appalto illecito/interposizione:
A. Sfruttare l’Art. 115 c.p.c. (Ammissioni Tacite)
I ricorrenti hanno indicato le date di inizio prestazione. La resistente ha contestato genericamente senza fornire date alternative. Il Giudice ha considerato i fatti come ammessi: “Tali fatti devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, in virtù dell’art. 115 c.p.c., poiché la resistente ha formulato delle contestazioni del tutto generiche”.
Consiglio: Nelle comparse di risposta, evitare contestazioni generiche. Se non si forniscono prove contrarie specifiche, le allegazioni attoree diventano verità processuale.
B. Attaccare la Catena Contrattuale (Subappalti)
Non basta produrre il contratto quadro tra Committente e Appaltatore principale. Bisogna verificare se i lavoratori dipendono da società terze (subappaltatori).
Azione: Richiedere esibizione dei contratti di subappalto. Se il contratto quadro impone la forma scritta per i subappalti (come in questo caso), la loro assenza rende impossibile provare la legittimità del distacco/appalto verso quei specifici lavoratori. La mancanza di forma scritta, se pattuita come essenziale, blocca la prova testimoniale suppletiva.
C. Dimostrare la “Mancanza di Stabilità Reale”
Per superare la prescrizione, non basta affermare che il rapporto è continuativo. Bisogna evidenziare che il rapporto con l’appaltatore formale era precario, strumentale e privo di autonomia organizzativa, impedendo al lavoratore di conoscere con certezza il suo vero datore fino alla sentenza.
D. Gestione delle Somme Già Percepite (Art. 29 D.Lgs. 276/2003)
La sentenza chiarisce un aspetto pratico fondamentale: i ricorrenti continuano a essere pagati dall’appaltatore anche dopo la notifica del ricorso.
- Principio: “Le somme erogate da tale società ai ricorrenti a titolo retributivo vanno quindi detratte quelle dovute dalla [committente] a titolo retributivo.”
- Citando l’art. 27 comma 2 D.Lgs. 276/2003: “tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”.
- Strategia: Non chiedere il doppio pagamento, ma il differenziale retributivo (se il CCNL del committente è più alto) e la regolarizzazione contributiva/inquadramento. Questo rende la domanda più credibile e tecnicamente inattaccabile.
4. Esito e Inquadramento
Il Tribunale ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente in capo alla committente (utilizzatrice finale) per tutti i ricorrenti, con le seguenti decorrenze (al netto della transazione tombale del 2006 per alcuni):
- Dal 02.11.2011 per alcuni;
- Dal 31.01.2006 per altri (data successiva alla transazione);
- Dal 05.02.2018 per l’ultima assunta.
L’inquadramento riconosciuto è 2^ area professionale – 1° livello retributivo del CCNL Credito, con retribuzioni base mensili riconosciute pari a:
- € 2.623,51
- € 2.536,30
- € 2.478,16 (Oltre scatti di anzianità, rivalutazione monetaria e interessi legali).
Conclusione
La Sentenza n. 5650/2026 del Tribunale di Roma insegna che nell’appalto illecito la battaglia si vince sulla tracciabilità documentale. La committente non può nascondersi dietro accordi quadro generici se non riesce a dimostrare, con documenti scritti vincolanti, il passaggio legittimo della manodopera attraverso la catena dei subappalti. Per il legale del lavoratore, l’arma migliore è l’istanza di esibizione specifica dei contratti di subappalto e la verifica della corrispondenza soggettiva tra chi paga, chi dirige e chi è titolare del contratto quadro.

