Loading...

Smart Working Senza Accordo Scritto: Il Licenziamento Cade sul “Venire Contra Factum Proprium”.

Smart Working Senza Accordo Scritto: Il Licenziamento Cade sul “Venire Contra Factum Proprium”.

1. La Vicenda Processuale (Anonimizzata)

2. I Principi di Diritto: Estratti Testuali e Normativa

A. La Deroga Emergionale alla Forma Scritta

B. Il Divieto di “Venire Contra Factum Proprium”

C. L’Accordo come “Fatto Storico” e non come Fonte di Obbligazioni

D. Onere Probatorio e Prova Presuntiva

3. Strategia Processuale: Come Vincere o Difendersi

PER IL LAVORATORE E IL SUO DIFENSORE

  1. Non agire sulla validità del contratto, ma sull’insussistenza del fatto: Non chiedere l’accertamento della validità dell’accordo di smart working (che potrebbe scontrarsi con la forma scritta), ma utilizzarlo esclusivamente come fatto storico per provare la giustificazione dell’assenza. Questo bypassa l’art. 2725 c.c.;
  2. Costruire la prova per indizi “gravi, precisi e concordanti”: In mancanza di un accordo scritto o di email per ogni singola giornata, è essenziale depositare una serie di documenti e testimonianze che provino la consuetudine della modalità di lavoro. Questo include scambi di email o messaggi, anche precedenti, che evidenzino una prassi consolidata. È necessario presentare buste paga con causali compatibili, come nel caso in cui permessi della legge 104/92 siano stati fittiziamente utilizzati per giustificare il lavoro da remoto, come riconosciuto in una sentenza. Inoltre, bisogna fornire prove degli output lavorativi, log di accesso e registrazioni audio delle riunioni. Infine, saranno fondamentali le testimonianze dei colleghi che possano confermare la conoscenza del datore di lavoro riguardo alla modalità agile;
  3. Eccepire sempre il venire contra factum proprium: Se il datore contesta la forma, replicare immediatamente che tale carenza è imputabile esclusivamente alla sua condotta acquiescente. Citare Cass. n. 460/2009 e la presente n. 22622/2026;
  4. Attenzione alla retribuzione globale di fatto: Per includere premi variabili nell’indennità, dimostrare la continuità e la stabilità dell’erogazione (nella specie: 4 anni consecutivi in due tranches semestrali). Produrre tutte le buste paga e l’accordo istitutivo, evidenziando se il premio era qualificato come “retribuzione imponibile” e computabile ai fini TFR.

PER IL DATORE DI LAVORO E IL SUO DIFENSORE

  1. Non basare mai il licenziamento sulla sola assenza fisica se vi è stata tolleranza pregressa: Prima di intimare un licenziamento per assenza ingiustificata in contesti post-emergenziali o di lavoro ibrido informale, verificare rigorosamente l’esistenza di comunicazioni scritte di revoca dello smart working formalizzate e ricevute prima dei fatti contestati;
  2. La revoca deve essere esplicita e tempestiva: La Corte ha ritenuto irrilevante una comunicazione di cessazione del premio (o della modalità agile) intervenuta dopo il licenziamento o non efficacemente comunicata. Il silenzio o la mera contestazione disciplinare generica non valgono come revoca dello smart working;
  3. Contestare la prestazione, non solo la presenza: Se si vuole sostenere l’inadempimento, l’addebito non deve limitarsi all’assenza dal luogo fisico, ma deve specificare quali incarichi sono rimasti inevasi. La Corte ha notato che la società non aveva «né specificamente allegato né provato incarichi rimasti inevasi». Senza questo, l’assenza fisica in sé è neutra se provata la modalità agile;
  4. In sede di giudizio, evitare censure di mero riesame del fatto: La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che chiedevano una diversa valutazione delle prove (email, audio, testimoni). Le censure devono vertire su vizi logico-giuridici specifici, non sulla preferenza di un’interpretazione fattuale alternativa;
  5. Sui premi variabili: Se si intende escluderli dalla base di calcolo, non basta definirli contrattualmente come “temporanei”. Bisogna provare la discontinuità effettiva dell’erogazione o la natura puramente occasionale. Se il premio è stato pagato regolarmente per anni ed è fiscalmente/contributivamente trattato come retribuzione, sarà quasi certamente incluso nell’indennità ex art. 8 L. n. 604/1966.

4. Perché Questa Sentenza Fa Paura (Ai Datori Non Avveduti)

Lascia un commento

Quick Navigation
×
×

Cart