La sentenza della Cassazione n. 22621/2026 stabilisce un principio cardine per la tutela del lavoratore: il verbale di visita fiscale con esito «sconosciuto/irreperibile» non costituisce prova assoluta dell’assenza ingiustificata quando la sua formulazione sia intrinsecamente ambigua.
1. La Vicenda Processuale e i Fatti di Causa
La sentenza trae origine da un licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore dipendente assente per malattia. La contestazione disciplinare si fondava su tre verbali di visita medica domiciliare disposti dall’INPS, tutti con esito negativo:
- In due occasioni, il medico fiscale aveva annotato «sconosciuto/irreperibile all’indirizzo»;
- In una terza occasione, l’esito era stato «non ha risposto nessuno all’indirizzo».
Il Tribunale e, successivamente, la Corte d’Appello di Venezia (sent. n. 355/2025) avevano annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). I giudici di merito avevano rilevato che le diciture riportate nei verbali fossero intrinsecamente ambigue e che, in date contigue alle visite fallite, altri accessi presso lo stesso domicilio fossero andati a buon fine. Inoltre, quanto all’assenza per una seduta fisioterapica non preventivamente comunicata, la condotta era stata sussunta in una previsione contrattuale collettiva sanzionabile solo in via conservativa. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 1362 c.c., 2700 c.c., 2697 c.c., 1218 c.c. e delle norme contrattuali collettive, sostenendo che il verbale facesse piena prova fino a querela di falso e che l’onere di rendersi reperibile gravasse comunque sul lavoratore. Con la sentenza n. 22621/2026, la Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, consolidando principi di diritto fondamentali per la difesa dei lavoratori.
2. I Principi di Diritto: Le Parole della Cassazione
La sentenza offre spunti ermeneutici di straordinaria rilevanza pratica. Si riportano di seguito, verbatim, i passaggi salienti che costituiscono il nuovo “diritto vivente” in materia. La Corte chiarisce che il giudice di merito può interpretare il verbale senza violare la legge quando le espressioni sono equivoche:
«La Corte territoriale ha operato un’interpretazione complessiva e coordinata delle espressioni contenute nei verbali, non limitandosi al dato testuale atomisticamente considerato, ma inserendolo in un più ampio quadro indiziario: ha dato rilievo all’annotazione “impossibilità a lasciare l’invito”, che difficilmente si concilia con l’ipotesi di una semplice assenza del lavoratore dal domicilio (in tal caso il medico avrebbe lasciato l’invito nella cassetta delle lettere, come in altre occasioni); ha valorizzato la comparazione con gli accessi andati a buon fine in date contigue».
B. Sulla fede privilegiata ex art. 2700 c.c. e la querela di falso
Questo è il cuore della decisione. La Cassazione smonta la tesi secondo cui ogni annotazione del medico fiscale sarebbe verità indiscutibile:
«L’efficacia probatoria privilegiata è limitata a quanto effettivamente attestato nel documento: qualora il medico certifichi esclusivamente che all’indirizzo indicato non ha risposto nessuno, senza attestare espressamente l’assenza del lavoratore dal domicilio, è ammissibile la prova contraria volta a dimostrare l’effettiva presenza del lavoratore presso l’abitazione al momento della visita di controllo, non sussistendo contrasto tra tale accertamento probatorio e il contenuto del certificato stesso».
E ancora, sulla natura valutativa delle annotazioni:
«Le annotazioni “sconosciuto/irreperibile” costituiscono sintesi valutativa dell’esito dell’accesso, e la loro equivocità – come correttamente rilevato dai giudici di merito – non può essere superata attribuendo loro un significato univoco sfavorevole al lavoratore senza violare il riparto dell’onere probatorio».
Non serve, dunque, la querela di falso per contestare il significato dell’atto, ma solo per contestarne la provenienza o i fatti materiali compiuti dal pubblico ufficiale:
«L’operazione ermeneutica compiuta dalla Corte territoriale non richiedeva, pertanto, la previa proposizione della querela di falso, trattandosi non già di contestare la verità dei fatti attestati dal pubblico ufficiale, bensì di chiarire il significato delle espressioni verbali adoperate dal medesimo».
C. Sull’onere della prova nel licenziamento disciplinare
La Corte distingue nettamente tra il regime previdenziale (rapporto con INPS) e quello disciplinare (rapporto con il datore di lavoro):
«L’art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604, pone a carico del datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento. […] Il richiamo all’art. 1218 c.c. e all’onere probatorio gravante sul lavoratore in caso di irreperibilità attestata dal medico fiscale attiene al distinto profilo del diritto all’indennità di malattia nei confronti dell’INPS […], non già al regime probatorio del licenziamento disciplinare: in tale ultima ipotesi, il datore di lavoro che intenda licenziare il dipendente per assenza ingiustificata alla visita fiscale deve provare il fatto costitutivo dell’irreperibilità, non potendosi limitare a invocare l’onere probatorio a carico del lavoratore».
D. Sulla tutela reale e le sanzioni conservative del CCNL
In merito alla mancata comunicazione preventiva per terapie, la Corte ribadisce il principio di proporzionalità contrattuale:
«Al fine di selezionare la tutela applicabile, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore e in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l’illecito con sanzione conservativa, senza che detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmodi nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo».
3. Strategia Difensiva: Come Vincere Cause Analoghe
Alla luce della sentenza n. 22621/2026, il lavoratore e il suo difensore devono strutturare la strategia processuale su quattro pilastri fondamentali.
Pilastro 1: Attaccare la Semantica del Verbale, Non la sua Autenticità
Non è necessario proporre querela di falso se il verbale contiene formule standardizzate («sconosciuto», «irreperibile»). L’avvocato deve eccepire che tali termini sono sintesi valutative e non attestazioni fattuali inequivocabili. Bisogna chiedere al giudice di verificare se il medico ha scritto “il lavoratore non era presente” oppure “non ho trovato l’indirizzo/non ha risposto nessuno”. Solo la prima formula attesta l’assenza; la seconda attesta un mero tentativo fallito, suscettibile di prova contraria.
Pilastro 2: Costruire il “Quadro Indiziario Contestuale”
La Cassazione ha salvato il lavoratore perché i giudici di merito non si sono fermati al singolo verbale. La difesa deve produrre prove che dimostrino la continuità della reperibilità:
- Verbali di visite andate a buon fine in date immediatamente precedenti o successive;
- Testimonianze o documentazione che provino che l’indirizzo era facilmente individuabile (es. presenza di citofono, numero civico visibile, buca delle lettere funzionante);
- Prova che il medico non ha lasciato l’avviso di passaggio (l’annotazione «impossibilità a lasciare l’invito» è un potente indizio a favore del lavoratore, poiché implica che il medico non ha nemmeno identificato il luogo corretto).
Pilastro 3: Ribaltare l’Onere Probatorio Ex Art. 5 L. 604/1966
In sede di impugnazione del licenziamento, il difensore deve opporsi fermamente a qualsiasi tentativo datoriale di applicare l’art. 1218 c.c. o le norme sui rapporti con l’INPS. La massima è chiara: nel processo del lavoro per illegittimità del licenziamento, l’irreperibilità è un fatto costitutivo che deve essere provato rigorosamente dal datore di lavoro. Se il verbale è ambiguo, il dubbio giova al lavoratore (in dubio pro operario nell’accertamento del fatto disciplinare), poiché il datore non ha assolto al proprio onere ex art. 5 L. 604/1966.
Pilastro 4: La Sussunzione nelle Sanzioni Conservative
Anche ove l’assenza o la mancata comunicazione fossero accertate, la battaglia non è persa. L’avvocato deve analizzare minuziosamente il CCNL applicato. Se il contratto collettivo prevede, per la specifica violazione (es. mancata preavviso per terapia), una sanzione conservativa (avvertimento, multa, sospensione), il licenziamento è sempre illegittimo e spetta la tutela reintegratoria attenuata (art. 18, co. 4, St. Lav.). Come statuito dalla Corte Costituzionale (sent. n. 128/2024) e confermato dalla Cassazione nel 2026, il giudice non può sovrapporre la propria valutazione di proporzione a quella delle parti sociali: se il CCNL dice “conservativa”, il licenziamento è vietato. Il D.M. 11 gennaio 2016 sulle patologie gravi è irrilevante in questa fase: ciò che conta è la qualificazione contrattuale della mancanza.
PQM
La sentenza n. 22621/2026 segna un punto di non ritorno: il verbale INPS non è più un totem intoccabile. Per vincere, la difesa deve trasformare l’ambiguità linguistica in dubbio probatorio e ancorare la condotta del lavoratore alle tutele previste dalla contrattazione collettiva. La vittoria si costruisce non negando l’evidenza, ma dimostrando che l’evidenza, così come verbalizzata, non è giuridicamente sufficiente a sostenere la sanzione espulsiva.

