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Geolocalizzazione “a Spot” e Smart Working: Il Tribunale di Cosenza Frena l’Eccesso di Potere del Garante

Geolocalizzazione “a Spot” e Smart Working: Il Tribunale di Cosenza Frena l’Eccesso di Potere del Garante

Il Nodo Giuridico: Dove “mirano” i Giudici di Cosenza

L’Arsenal Normativo e Giurisprudenziale (Le parole esatte dei Giudici)

Sulla Cassazione: Il Principio di Metodo e il Consenso

  • Cass. civ., sez. L, 22/9/2021, n. 25732 (Il principio di metodo): «la valutazione del regime giuridico applicabile dipende da come concretamente funziona l’attrezzo di controllo, a prescindere dal nome o dalla qualificazione datane dal datore di lavoro».
  • Cass. civ., sez. L, 13/5/2016, n. 9904 (I sistemi di timbratura “potenziati” non sono vietati per sé): «La rilevazione dei dati di entrata ed uscita dall’azienda mediante un’apparecchiatura predisposta dal datore di lavoro […] ove sia utilizzabile anche in funzione di controllo a distanza del rispetto dell’orario di lavoro e della correttezza dell’esecuzione della prestazione, si risolve in un accertamento sul “quantum” dell’adempimento, sicché è illegittima ai sensi dell’art. 4, comma 2, della l. n. 300 del 1970 se non concordata con le rappresentanze sindacali, ovvero autorizzata dall’ispettorato del lavoro […]».
  • Cass. civ., sez. lavoro, 24/11/2025, n. 30822 (Il valore del consenso e dell’informativa): «In tema di controllo a distanza, le informazioni raccolte tramite impianti audiovisivi autorizzati ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970 nel testo modificato dal D.Lgs. n. 151/2015, sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, inclusi quelli disciplinari, a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e dell’effettuazione dei controlli, e nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali».

La “Checklist” per il Legale: Come Vincere una Causa Simile

1. Demolire la premessa fattuale del Garante (Il “Fatto” batte il “Potenziale”)

  • Azione: Produrre immediatamente la documentazione tecnica (manuali, log di sistema, verbali sindacali) che dimostri come il software sia configurato per attivare la geolocalizzazione esclusivamente e istantaneamente al momento del tap di timbratura (o su chiamata per controllo a campione).
  • Argomento chiave: Citare il Tribunale di Cosenza: non si tratta di monitoraggio diurno, ma di una “istantanea ed estemporanea geolocalizzazione” assimilabile alla timbratura col badge cartaceo, solo digitalizzata.

2. Eccepire l’Eccesso di Potere per Invasione di Competenza Giuslavoristica

  • Azione: Eccepire l’eccesso di potere dell’Autorità Amministrativa Indipendente. Il Garante non ha il potere di riscrivere l’art. 18 della L. 81/2017. Se l’accordo individuale o la contrattazione collettiva integrativa hanno pattuito specifiche postazioni di lavoro e modalità di verifica, il Garante deve limitarsi a verificare se il trattamento dati rispetta il GDPR, non se il contratto di lavoro è conforme a un suo personale e rigido paradigma di smart working.

3. Valorizzare l’Accordo Sindacale e il Consenso Informato (L’overruling del Garante)

  • Azione: Smontare questa tesi definendola un’“operazione ermeneutica di overruling” che “finisce per svilire” la dignità del lavoratore, privandolo della capacità di disporre dei propri diritti (ex art. 5 c.c.).
  • Prova: Dimostrare che il consenso non è stato estorto, ma è il frutto di un iter procedimentale trasparente (verbali sindacali, informative dettagliate, regolamenti aziendali). Citare Cass. n. 30822/2025 per ribadire che l’adeguata informazione rende i dati pienamente utilizzabili, anche a fini disciplinari.

4. Attaccare la Mancata Valutazione di Impatto (DPIA) Reale

  • Azione: Dimostrare che la DPIA (Valutazione di Impatto) non è stata omessa, ma è stata effettuata in sede di accordo sindacale (come rilevato dal Giudice di Cosenza nel verbale del 2023/2024). Inoltre, far notare l’irragionevolezza della pretesa del Garante di sostituire i controlli automatizzati con “report periodici” o “momenti di confronto”, poiché ciò ignora la realtà tecnica e organizzativa del lavoro agile, dove l’automazione è l’unico strumento di verifica oggettiva e paritaria.

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