Riferimenti normativi: Artt. 1223, 1362, 1363, 2112 c.c.; Art. 18, commi 2 e 4, L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori); Art. 12, L. n. 153/1969; Art. 6, D.Lgs. n. 314/1997; Art. 4, comma 2-bis, D.L. n. 173/1988 (conv. in L. n. 291/1988).
Giurisprudenza di legittimità richiamata: Cass. S.U. n. 12565/2018; Cass. S.U. n. 2990/2018; Corte Cost. n. 29/2019; Cass. n. 4665/2026; Cass. n. 14712/2024; Cass. n. 19042/2024; Cass. n. 5788/2023; Cass. n. 32130/2022; Cass. n. 35982/2021; Cass. n. 21160/2019; Cass. n. 17784/2019; Cass. n. 21158/2019; Cass. n. 16136/2018; Cass. n. 7685/2016; Cass. n. 16143/2014; Cass. n. 5499/2011; Cass. n. 18837/2010; Cass. n. 6906/2009; Cass. n. 9474/2009; Cass. n. 1707/2009; Cass. n. 9988/2008; Cass. n. 13871/2007; Cass. n. 13715/2004; Cass. n. 11758/2003; Cass. n. 3319/1995.
I. Introduzione: Il Dogma della Causalità Adeguata nel Risarcimento del Danno da Cessione Illegittima
L’Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 24350/2026 (R.G.N. 7222/2025), depositata il 31 luglio 2026, segna uno spartiacque ermeneutico nella disciplina delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla dichiarazione giudiziale di illegittimità di una cessione di ramo d’azienda. Il provvedimento demolisce con rigore chirurgico un errore sistematico frequentemente commesso dalle Corti di merito: la confusione tra il lucro derivante dall’illecito originario e il vantaggio economico scaturente da un fatto giuridico autonomo e successivo. L’analisi che segue non si limita a commentare la pronuncia, ma ne estrae l’architettura dogmatica necessaria per blindare le strategie difensive di lavoratori e legali chiamati a gestire fattispecie analoghe.
II. La Ricognizione Fattuale: Anatomia della Vicenda
Per comprendere la portata rivoluzionaria dell’arresto giurisprudenziale, è indispensabile ricostruire la dinamica dei fatti, omettendo rigorosamente i dati identificativi delle parti coinvolte. Un lavoratore, inquadrato ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi, prestava servizio alle dipendenze di una società cedente sin dal giugno 1990. Con decorrenza dal 1° gennaio 2006, il rapporto di lavoro veniva trasferito a una società cessionaria a seguito di una cessione di ramo d’azienda. Il lavoratore, unitamente ad altri colleghi, impugnava l’operazione di trasferimento. Nelle more del giudizio volto ad acclarare l’illegittimità della cessione, la società cessionaria avviava una procedura di mobilità collettiva, sfociata nel licenziamento del lavoratore, intimato a mezzo lettera nel giugno 2009. Contestualmente alla comunicazione del recesso, le parti sottoscrivevano un verbale di conciliazione sindacale. In virtù di tale accordo, a fronte della rinuncia del lavoratore a impugnare il licenziamento, la società cessionaria erogava una somma lorda di euro 103.900,00 a titolo di incentivo all’esodo. Successivamente, la Corte d’Appello competente, con sentenza divenuta definitiva, dichiarava l’illegittimità della cessione di ramo d’azienda, ordinando la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro presso l’originaria società cedente, con efficacia ex tunc. La reintegrazione effettiva avveniva nell’ottobre 2018. A questo punto, il lavoratore agiva in via monitoria nei confronti della società cedente, rivendicando il risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni non percepite dalla data della messa in mora fino all’effettiva reintegra, detratto quanto percepito dalla cessionaria a titolo di aliunde perceptum (retribuzioni corrisposte dal 2006 al 2009). La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, condannava la cedente al pagamento di una somma ridotta rispetto a quella richiesta. L’errore fatale della Corte territoriale consisteva nell’aver detratto dal quantum risarcitorio non solo le retribuzioni percepite dalla cessionaria, ma anche l’importo di euro 103.900,00 corrisposto a titolo di incentivo all’esodo, qualificandolo indebitamente come aliunde perceptum detraibile. Avverso tale statuizione, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.
III. L’Analisi Giuridica: Un Capolavoro di Rigore Ermeneutico
La Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione. Le ragioni della decisione costituiscono un trattato di diritto civile e del lavoro, fondato su principi ineccepibili. Di seguito, si riportano parola per parola i passaggi chiave vergati dal Giudice di Legittimità, corredati dai richiami normativi e giurisprudenziali, per dimostrare la perfezione logica dell’impianto argomentativo.
1. La natura del credito e il discrimine temporale
Il Collegio chiarisce preliminarmente la natura giuridica del credito vantato dal lavoratore, distinguendo nettamente due fasi temporali. Si legge testualmente nell’ordinanza:
«Questa Corte, con indirizzo ormai consolidato, si è pronunciata sulla questione della natura dei crediti vantati dai lavoratori in ipotesi di illegittima cessione di azienda o di un suo ramo. In particolare, si è affermato che, nell’ipotesi di cessione di ramo d’azienda, di cui sia giudizialmente accertata l’illegittimità con ripristino del rapporto di lavoro con il cedente, il lavoratore ceduto non ha diritto alla retribuzione per il periodo intercorrente tra la data di cessione e quella di pubblicazione del provvedimento giudiziale che dichiara illegittima la cessione, potendo ottenere il risarcimento del danno patito a causa dell’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione, detratto l’eventuale aliunde perceptum, soltanto a partire dal momento in cui il lavoratore medesimo abbia provveduto a costituire in mora il predetto datore ex art. 1217 c.c. (v. Cass. n. 5788 del 2023; Cass. n. 35982 del 2021)».
E ancora, per il periodo successivo alla declaratoria di illegittimità:
«Si è, invece, stabilito che i crediti vantati dai lavoratori per effetto del mancato ripristino del rapporto di lavoro da parte della cedente, nonostante la sentenza di accertamento della illegittimità della cessione, hanno natura retributiva e non più risarcitoria, in base all’insegnamento delle Sezioni unite civili con la sentenza n. 2990 del 2018, cui la Corte costituzionale, con la sentenza n. 29 del 2019, ha riconosciuto valore di diritto vivente sopravvenuto anche per la fattispecie della illegittima cessione di ramo d’azienda (Cass. n. 21160 del 2019; n. 17784 del 2019; Cass. n. 21158 del 2019)».
Questo passaggio è dirimente: solo per il periodo antecedente alla sentenza dichiarativa dell’illegittimità il credito ha natura risarcitoria, ed è unicamente in questa finestra temporale che può operare il meccanismo della compensatio lucri cum damno. Per il periodo successivo, trattandosi di credito retributivo, nessuna compensazione è ammessa.
2. L’autonomia del rapporto di fatto e l’art. 2112 c.c.
La Corte smonta la tesi secondo cui le vicende risolutive intervenute con la cessionaria possano inquinare il rapporto con la cedente. Il Giudice statuisce:
«Si è, ancora, puntualizzato che, in tema di cessione di ramo d’azienda, di cui sia giudizialmente accertata l’inefficacia, il rapporto di lavoro con il cessionario deve intendersi instaurato in via di fatto, con la conseguenza che le vicende risolutive ad esso attinenti non sono idonee ad incidere sul diritto del lavoratore illegittimamente ceduto a ricevere le retribuzioni a lui spettanti in forza del rapporto con il cedente, che deve considerarsi ancora in essere, sebbene quiescente fino alla dichiarazione di inefficacia della cessione (Cass. n. 35982 del 2021; Cass. n. 14712 del 2024)».
In applicazione dell’art. 2112 c.c., dichiarata nulla la cessione, l’unicità del rapporto viene meno retroattivamente: ci si trova in presenza di due rapporti distinti, uno di fatto (con la cessionaria) e uno di diritto (con la cedente).
3. Il cuore della decisione: L’inapplicabilità della Compensatio Lucri Cum Damno all’incentivo all’esodo
È in questo snodo che l’ordinanza raggiunge il vertice della sua perfezione tecnica. La Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto che l’incentivo all’esodo fosse un vantaggio derivante dall’unico fatto generatore del danno (la cessione illegittima). La Cassazione distrugge questo sillogismo richiamando l’art. 1223 c.c. e la sentenza delle Sezioni Unite n. 12565/2018:
«In tema di compensatio lucri cum damno le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 12565 del 2018, hanno evidenziato come l’istituto abbia “il proprio fondamento nella idea del danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall’atto dannoso. Se l’atto dannoso porta, accanto al danno, un vantaggio, quest’ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell’entità del risarcimento: infatti, il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell’interesse leso o condurre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato. Questo principio è desumibile dall’art. 1223 cod. civ., il quale stabilisce che il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. Tale norma implica, in linea logica, che l’accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all’illecito in applicazione della regola della causalità giuridica”».
Da questo dogma discende una conseguenza ineludibile:
«L’istituto in esame opera in relazione agli effetti vantaggiosi che derivino al danneggiato dallo stesso fatto causativo del danno, sicché il beneficio non è detraibile quando rinvenga altrove la propria fonte».
4. L’Aliunde Perceptum ex Art. 18 Statuto dei Lavoratori
Il ricorrente aveva denunciato la violazione dell’art. 18, commi 2 e 4, St. Lav. La Corte sposa integralmente questa impostazione, precisando i confini dell’aliunde perceptum:
«All’istituto della compensatio deve ricondursi la disciplina dell’aliunde perceptum ora dettata dall’art. 18, commi 2 e 4, St. lav., come modificato dalla legge n. 92 del 2012, in virtù della quale dall’indennità risarcitoria da licenziamento nullo o illegittimo deve essere “dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative”».
Richiamando un filone granitico (Cass. n. 32130/2022; Cass. n. 16136/2018; Cass. n. 7685/2016; Cass. n. 16143/2014; Cass. n. 13871/2007; Cass. n. 6906/2009; Cass. n. 13715/2004; Cass. n. 11758/2003), la Corte ribadisce che costituisce aliunde perceptum detraibile esclusivamente il reddito conseguito per l’impiego della medesima capacità lavorativa liberata dal licenziamento. Al contrario, citando ulteriori precedenti (Cass. n. 18837/2010; Cass. n. 9474/2009; Cass. n. 3319/1995; Cass. n. 1707/2009; Cass. n. 9988/2008), il Giudice precisa che:
«Non costituisce aliunde perceptum detraibile il reddito conseguito dal dipendente reintegrato per effetto di attività che avrebbero potuto essere svolte anche durante l’esecuzione del contratto di lavoro illegittimamente risolto […] e che neppure integra l’aliunde perceptum quanto il lavoratore percepisce all’esito e per l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, come il trattamento di fine rapporto (cui per legge è equiparato fiscalmente l’incentivo all’esodo) o l’indennità sostitutiva del preavviso non lavorato etc.».
5. L’Errore Ermeneutico e la Violazione degli Artt. 1362 e 1363 c.c.
La Corte censura duramente l’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello al verbale di conciliazione, rilevando la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e 1363 c.c.). Riportando letteralmente il testo dell’accordo siglato tra lavoratore e cessionaria, il Giudice evidenzia come l’incentivo fosse espressamente erogato a fronte dell’accettazione del licenziamento per riduzione del personale e della rinuncia a impugnarlo, ai sensi dell’art. 12, L. n. 153/1969 e successive modifiche. La Corte afferma con tono perentorio:
«L’interpretazione data dalla Corte d’appello all’accordo conciliativo, secondo cui “unico è il fatto generatore del danno (illegittima cessione di azienda) e del vantaggio conseguente alla risoluzione del rapporto di fatto con la cessionaria”, non solo tradisce il tenore letterale dell’accordo, il che integra la violazione dei canoni ermeneutici denunciata col secondo motivo di ricorso, ma è frutto di un’errata applicazione dell’istituto della compensatio lucri cum damno e del sotteso canone di causalità adeguata, che induce a computare solo le conseguenze vantaggiose che appartengano alla serie causale dell’illecito e non quelle che abbiano una autonoma fonte e trovino nell’illecito solo un coefficiente occasionale».
La clausola di chiusura logica è definitiva:
«Nella specie, il vantaggio rappresentato dall’incentivo all’esodo non è originato dallo stesso fatto causativo del danno, vale a dire dall’illegittima cessione, ma trova il proprio antecedente causale nella risoluzione del rapporto con la cessionaria per riduzione del personale. E, mentre non è dubitabile che abbia natura compensativa del danno arrecato dall’illegittima cessione quanto percepito dal lavoratore nello svolgimento del rapporto con la cessionaria, atteso che in tale rapporto il predetto impiega la medesima capacità lavorativa prima destinata alla cedente, al contrario, l’incentivo all’esodo è corrisposto per compensare il danno derivante dalla risoluzione del rapporto con la cessionaria e non ha alcuna relazione causale con la precedente cessione».
IV. Strategia Processuale: Come Vincere la Causa (Guida per Lavoratori e Avvocati)
Per chi si trovi a dover patrocinare o sostenere una causa identica o sovrapponibile a quella decisa dalla Cassazione n. 24350/2026, l’ordinanza fornisce un vademecum tattico e dogmatico infallibile. Per vincere, l’impostazione difensiva deve basarsi sui seguenti pilastri granitici:
A. Per il Lavoratore (Il Cliente)
- Conservazione ossessiva della documentazione: Il lavoratore deve custodire gelosamente ogni verbale di conciliazione, lettera di licenziamento e busta paga relativi al periodo trascorso presso la cessionaria. Il verbale di conciliazione è l’arma principale: se dal suo tenore letterale emerge che l’incentivo è stato pagato per accettare un licenziamento (e non come corrispettivo di una prestazione lavorativa), la detrazione è illegittima.
- Costituzione in mora tempestiva: Poiché il diritto al risarcimento verso la cedente sorge solo dopo la messa in mora (art. 1217 c.c.), il lavoratore deve aver formalizzato la propria disponibilità a rientrare in servizio presso la cedente non appena insorto il dubbio sull’illegittimità della cessione. Senza messa in mora, non vi è credito risarcitorio azionabile.
- Comprensione della duplice natura del credito: Il lavoratore deve comprendere che chiederà un risarcimento danni per il periodo antecedente alla sentenza che annulla la cessione, e vere e proprie retribuzioni (non soggette ad alcuna compensazione) per il periodo successivo a tale sentenza fino alla reintegra effettiva.
B. Per l’Avvocato (Il Difensore)
L’avvocato che voglia dominare questa materia e incutere timore reverenziale alla controparte e al Giudice deve strutturare gli atti difensivi seguendo questa architettura ineccepibile:
- Attacco sul nesso causale (Art. 1223 c.c.): Non limitatevi a dire che l’incentivo non va detratto. Dimostrate, utilizzando il principio della causalità adeguata sancito da Cass. S.U. n. 12565/2018, che l’incentivo all’esodo appartiene a una serie causale completamente avulsa dall’illecito originario. L’illecito originario è la cessione illegittima (art. 2112 c.c.). L’incentivo nasce dalla procedura di mobilità collettiva posta in essere dalla cessionaria. Sono due mondi giuridici separati. Usate esattamente le parole della Corte: “il beneficio non è detraibile quando rinvenga altrove la propria fonte”.
- Blindatura ermeneutica del verbale (Artt. 1362 e 1363 c.c.): Dedicate una sezione specifica dell’atto di appello o del ricorso alla trascrizione letterale del verbale di conciliazione. Evidenziate come le clausole indichino inequivocabilmente che la somma è stata erogata “a fronte dell’accettazione del licenziamento” e “per la rinuncia a impugnarlo”. Denunciate preventivamente che qualsiasi tentativo della controparte di qualificare tale somma come aliunde perceptum integrerebbe una palese violazione dei canoni di interpretazione letterale e sistematica.
- Utilizzo strategico dell’Art. 18, commi 2 e 4, St. Lav.: Ricordate al Giudice che il legislatore, con la L. n. 92/2012, ha positivizzato il concetto di aliunde perceptum, limitandolo rigorosamente a quanto percepito “per lo svolgimento di altre attività lavorative”. Un incentivo all’esodo non è il corrispettivo di un’attività lavorativa, ma un’indennità compensativa della perdita del posto di lavoro presso la cessionaria. Richiamate a tappeto la giurisprudenza indicata (Cass. n. 32130/2022; Cass. n. 18837/2010; Cass. n. 1707/2009) per dimostrare che somme percepite “all’esito e per l’effetto della risoluzione del rapporto” non sono mai detraibili.
- Separazione netta dei rapporti (Art. 2112 c.c. e Cass. n. 5499/2011): Argomentate che, caduta la cessione, il rapporto con la cedente riemerge intatto e quiescente. Le vicende risolutive del rapporto di fatto con la cessionaria (inclusi i licenziamenti e le transazioni) non possono riverberare effetti pregiudizievoli sul rapporto di diritto con la cedente.
- Richiamo al precedente speculare: Nel caso in cui si debba redigere un ricorso per Cassazione o una memoria in un giudizio di rinvio, invocate immediatamente l’Ordinanza n. 4665/2026, richiamata esplicitamente dalla stessa Corte nella pronuncia in esame come fattispecie sovrapponibile, chiedendone l’applicazione ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
PQM
L’Ordinanza n. 24350/2026 non è una semplice pronuncia di accoglimento; è un manifesto di ortodossia giuridica. La Suprema Corte ha tracciato un confine invalicabile tra il lucro che scaturisce direttamente dall’illecito (detraibile) e il vantaggio economico che origina da un atto negoziale autonomo e successivo, ancorché cronologicamente collocato nel medesimo arco temporale (indetraibile). Per il lavoratore illegittimamente ceduto e successivamente licenziato dalla cessionaria con corresponsione di incentivo all’esodo, questa pronuncia rappresenta la garanzia assoluta che il risarcimento dovuto dalla cedente non verrà falcidiato da somme percepite per ragioni del tutto estranee alla responsabilità di quest’ultima. Per l’avvocato giuslavorista, studiare, assimilare e replicare l’impianto logico-argomentativo di questa ordinanza significa elevare il livello della propria difesa a uno standard di eccellenza tecnica capace di neutralizzare qualsiasi eccezione avversaria. Una difesa costruita su queste fondamenta non ammette repliche: è, semplicemente, ineccepibile.

