Articolo di diritto sull’ordinanza Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 17754/2026, pubblicata il 3 giugno 2026
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 17754/2026, ha confermato un principio di enorme rilievo pratico: il datore di lavoro risponde ex art. 2087 c.c. quando l’organizzazione del lavoro, i turni gravosi, lo stress professionale e l’uso di mezzi inadeguati concorrono causalmente alla malattia del lavoratore, anche se quest’ultimo presenta patologie pregresse o fattori di rischio personali. La decisione nasce da una vicenda relativa a un autista di linea, impiegato per molti anni in un servizio di trasporto, che aveva subito un infarto miocardico in servizio e lamentava anche gravi patologie al rachide. Il lavoratore aveva chiesto il risarcimento del danno differenziale, sostenendo che la malattia fosse stata provocata o aggravata da condizioni lavorative insalubri, turni eccessivi e mezzi non adeguati. La Cassazione ha respinto sia il ricorso principale del datore di lavoro, sia il ricorso incidentale del lavoratore, confermando però il cuore della responsabilità datoriale e la condanna risarcitoria già riconosciuta in appello.
I fatti: turni lunghi, stress, mezzi vecchi e percorsi usuranti
La vicenda riguarda un lavoratore adibito per molti anni alla guida di autobus di linea. Egli aveva svolto attività lavorativa per un lungo periodo e aveva subito un infarto mentre era in servizio. La Corte d’Appello aveva accertato condizioni lavorative particolarmente gravose. Nel provvedimento si legge che il lavoratore era stato sottoposto a:
“turni gravosi di 12-13 ore giornaliere(comprese le soste) con freq uente ricorso allo straordinario.”
Inoltre, l’istruttoria aveva evidenziato:
“l’impiego di mezzi obsoleti, privi di servosterzo, riscaldamento e climatizzazione, condotti su percorsi impervi e montani”.
Questi elementi sono decisivi. Non si trattava, quindi, di un normale disagio lavorativo, ma di una esposizione continuativa a condizioni organizzative e ambientali idonee a compromettere la salute. La Corte d’Appello aveva riconosciuto la responsabilità del datore ai sensi dell’art. 2087 c.c., eliminando anche la riduzione del risarcimento che il Tribunale aveva applicato in primo grado a causa delle condizioni pregresse del lavoratore, quali obesità, diabete e ipertensione. La Cassazione ha confermato tale impostazione.
Il principio centrale: l’art. 2087 c.c. è norma di chiusura e impone prevenzione reale
Il cuore giuridico della decisione è l’art. 2087 c.c., norma che obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale del lavoratore. La Cassazione richiama espressamente la propria giurisprudenza e afferma:
“l’articolo 2087 c.c., quale norma di chiusura del sistema antinfortunistico e così come interpretato da costante giurisprudenza, afferma che il datore di lavoro, sia in ambito pubblico che privato, ha l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del proprio dipendente(vedi, tra le altre, Cass. n. 9614 del 2001) e di tutti i soggetti ad esso equiparati(vedi, Cass. n. 9870 del 2014).”
Questa frase è fondamentale: l’obbligo datoriale non si esaurisce nel rispetto formale di regolamenti, revisioni, contratti collettivi o norme settoriali. Il datore deve verificare concretamente se l’organizzazione del lavoro, i mezzi utilizzati, i turni e l’ambiente siano compatibili con la salute del lavoratore.
Ancora più incisivo è il seguente passaggio:
“la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c. è volta a sanzionare l’omessa predisposizione di misure atte a preservare la salute del lavoratore nei luoghi di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della possibilità di venire a conoscenza e d’indagare l’esistenza di fattori di rischio in un dato momento storico”. La Cassazione richiama anche Cass. n. 26390/2024, affermando che il datore ha l’onere di provare l’adozione di misure prudenziali anche in mancanza di una norma specifica.
Turni conformi al contratto? Non basta, se il lavoro è comunque usurante
Il datore di lavoro aveva sostenuto che i turni fossero conformi alla contrattazione collettiva e che i mezzi fossero revisionati. La Cassazione non accoglie questa linea difensiva. Il passaggio decisivo è questo:
“Nella specie, l’accertato utilizzo di mezzi carenti di requisiti ergonomici e l’imposizione di turni sistematicamente superiori all’orario contrattua le, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, integrano pienamente la colpa datoriale, indipendentemente dall’osservanza di specifiche norme di settore.”
È una frase pesantissima sul piano giuridico.
La Corte dice, in sostanza, che anche se il datore invoca regole di settore, revisioni, prassi aziendali o disciplina collettiva, ciò non basta quando risulta provato che il lavoratore sia stato esposto a una condizione organizzativa insalubre. La responsabilità nasce dalla concreta pericolosità del lavoro svolto: turni lunghi, straordinari frequenti, mezzi non ergonomici, percorsi difficili, stress continuativo.
Il nesso causale: conta anche la concausa lavorativa
Uno dei punti più importanti della decisione riguarda il nesso causale. Il datore aveva sostenuto che l’infarto fosse dovuto a fattori personali del lavoratore e non al lavoro. La Cassazione respinge tale prospettazione, valorizzando la consulenza medico-legale. Nel provvedimento si legge:
“Il consulente, pur riconoscendo la coesistenza di fattori di rischio extra-lavorativi, ha accertato che lo stress professionale è stato determinante nella genesi della cardiopatia”.
La Corte aggiunge che l’impegno extra-lavorativo del dipendente non era idoneo a interrompere il nesso causale. Il principio è chiarissimo: se lo stress professionale è stato una condizione determinante o comunque necessaria nella produzione dell’evento, il datore risponde. La Cassazione richiama, sul punto, Cass. n. 15762/2019, Cass. n. 14770/2008 e Cass. n. 32565/2024, affermando che deve riconoscersi:
“efficienza causa le a ciascun antecedente logico che avesse contribuito, sia pure in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento e, quindi, in particolar modo alle condizioni lavorative disagiate ed usuranti.”
Questo è il nucleo più forte della decisione.
Non serve dimostrare che il lavoro sia stato l’unica causa della malattia. È sufficiente dimostrare che sia stato una causa efficiente, una concausa rilevante, una condizione necessaria o determinante nella produzione dell’evento.
Patologie pregresse: obesità, diabete e ipertensione non riducono automaticamente il risarcimento
Il datore sosteneva che il danno dovesse essere ridotto perché il lavoratore aveva già fattori di rischio personali. La Cassazione rigetta questa tesi. La Corte afferma che le patologie pregresse non sono condotte colpevoli del lavoratore, ma fattori naturali. Di conseguenza, non si applica automaticamente l’art. 1227 c.c., che riguarda il concorso colposo del creditore/danneggiato.
Il passaggio è centrale:
“la preesistenza di uno stato patologico in capo al lavoratore costituisce una conca usa naturale”.
E ancora:
“La Corte ha escluso, in particolare, che fosse ravvisabile una colpa del lavoratore ex art. 1227 c.c., t rattandosi, con riguardo alle patologie sofferte dal lavoratore, di fattori naturali e non di condotte umane, talchè ha ritenuto che il danno biologico dovesse essere risarcito per intero.”
Questa affermazione è decisiva per tutte le cause in cui il datore tenta di spostare la responsabilità sulle condizioni fisiche del lavoratore. La Cassazione chiarisce che una malattia preesistente non equivale a colpa. Il lavoratore fragile, vulnerabile, iperteso, diabetico o obeso non perde il diritto alla tutela piena se il lavoro ha avuto efficacia causale nel produrre o aggravare il danno.
La Corte aggiunge:
“una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto fra una pluralità di comportamenti umani colpevoli”.
Quindi, il risarcimento può essere ridotto ex art. 1227 c.c. solo se vi è una condotta colpevole del lavoratore, non per il solo fatto che egli fosse più fragile o avesse pregresse patologie. Ancora più netto è il richiamo a Cass. n. 28811/2019 e Cass. n. 20836/2018:
“nell’ipotesi in cui la persona danneggiata sia, per la propria condizione soggettiva, più vulnerabile dei soggetti della stessa età e dello stesso sesso, tale circostanza non incide né sul nesso di causa, né sull’attribuzione della colpa, né sulla liquidazione del danno(Cass. n. 28811 del 2019; Cass. n. 20836 del 2018).”
È un principio fortissimo: il datore prende il lavoratore com’è. Se quel lavoratore è più fragile, ciò non autorizza a ridurre automaticamente il danno quando l’organizzazione lavorativa è stata causalmente efficiente.
Presunzioni e prova: il giudice può fondare il convincimento anche su indizi gravi, precisi e concordanti
La Cassazione affronta anche il tema delle presunzioni, richiamando gli artt. 2727 e 2729 c.c. Il datore lamentava che la Corte d’Appello avesse male valutato alcuni elementi, tra cui attività extra-lavorative del dipendente. Ma la Cassazione ricorda che la valutazione degli elementi indiziari spetta al giudice di merito.
La Corte afferma:
“allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, le quali anche da sole possono forma re il convincimento del giudice del merito, rientra nei compiti di quest’ult imo ìl giudizio circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire inferenze che ne discendano secondo il criterio dell’‘id quod prelumque accidit’”.
E richiama Cass. n. 17410/2019.
Poi aggiunge, richiamando Cass. n. 8115/2025, che il giudice deve compiere:
“una analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parzia le o almeno potenziale di efficacia probatoria e una complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati”.
Questo è importante perché, in cause di malattia professionale o danno da stress, raramente esiste una prova unica e schiacciante. Spesso la vittoria dipende da un mosaico probatorio: turni, testimonianze, documenti aziendali, condizioni dei mezzi, cartelle cliniche, consulenze, buste paga, straordinari, DVR, ordini di servizio.
Danno differenziale e INAIL: si detrae solo secondo poste omogenee
Il lavoratore aveva proposto ricorso incidentale sostenendo che la rendita INAIL non dovesse essere detratta dal risarcimento civilistico. La Cassazione respinge anche questa censura, ma ribadisce un principio importante sul danno differenziale. Richiamando Cass. n. 21196/2025, la Corte scrive:
“in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civi listici non consente di ritenere che le somme versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato”.
La Corte prosegue:
“il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato daii’Inail, secondo il criterio delle poste omogenee”.
E precisa:
“dall’importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa(danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall’importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente”.
Questo significa che INAIL e risarcimento civile non sono la stessa cosa. L’indennizzo INAIL ha funzione sociale-assicurativa; il risarcimento civilistico mira invece alla piena reintegrazione del danno. La detrazione deve avvenire solo tra voci omogenee. La Corte richiama anche Cass. n. 25191/2023 sull’applicabilità dell’art. 13 d.lgs. n. 38/2000, affermando che il nuovo sistema opera se l’infortunio o la malattia si sono verificati oppure sono stati denunciati dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale.
Come impostare una causa simile per vincerla
Per vincere una causa di questo tipo, lavoratore e avvocato devono evitare un errore frequente: limitarsi a dire che il lavoro era “stressante”. In giudizio non basta la percezione soggettiva dello stress. Serve costruire una prova tecnica, documentale e testimoniale capace di dimostrare tre pilastri:
- esposizione a condizioni lavorative nocive;
- colpa datoriale ex art. 2087 c.c.;
- nesso causale o concausale tra lavoro e malattia.
La causa si vince se questi tre elementi vengono incastrati con precisione.
1. Dimostrare l’esposizione: turni, orari, straordinari, mezzi e percorsi
Il lavoratore deve provare in concreto come lavorava. Nel caso esaminato dalla Cassazione, sono stati decisivi i turni di 12-13 ore, il frequente straordinario, i mezzi obsoleti e i percorsi difficili. In una causa simile bisogna raccogliere:
- fogli presenza;
- turni di servizio;
- ordini di servizio;
- buste paga con straordinari;
- prospetti orari;
- registri aziendali;
- cronotachigrafi, se disponibili;
- documenti relativi alle soste;
- mansioni effettive;
- testimonianze di colleghi;
- documentazione sui percorsi;
- fotografie o schede tecniche dei mezzi;
- manutenzioni e revisioni;
- segnalazioni interne;
- eventuali reclami o comunicazioni al datore.
L’obiettivo è trasformare lo stress da affermazione generica a fatto processuale provato. Non bisogna scrivere semplicemente: “il lavoratore era stressato”. Bisogna scrivere: “il lavoratore svolgeva turni medi di 12 ore, con frequenti straordinari, su mezzi non ergonomici, lungo percorsi impegnativi, per un periodo pluriennale, senza adeguate misure preventive”.
2. Dimostrare la colpa datoriale: l’art. 2087 c.c. è l’arma principale
La causa deve essere fondata sull’art. 2087 c.c., ma non in modo astratto. Bisogna dimostrare che il datore conosceva o avrebbe dovuto conoscere il rischio e non ha adottato misure idonee. La linea giuridica corretta è questa: il datore non risponde perché ogni malattia del lavoratore è automaticamente imputabile al lavoro; risponde quando non prova di avere adottato tutte le misure necessarie a prevenire un rischio prevedibile e conoscibile. Bisogna quindi chiedere e produrre:
- Documento di Valutazione dei Rischi;
- valutazione dello stress lavoro-correlato;
- misure adottate per la turnazione;
- limiti allo straordinario;
- pause effettive;
- rotazione del personale;
- stato ergonomico dei mezzi;
- climatizzazione;
- sedili;
- servosterzo;
- manutenzione reale;
- sorveglianza sanitaria;
- giudizi del medico competente;
- eventuali prescrizioni sanitarie.
La domanda deve puntare a dimostrare che il datore non aveva governato il rischio organizzativo. La frase della Cassazione da usare è:
“l’omessa predisposizione di misure atte a preservare la salute del lavoratore nei luoghi di lavoro”.
Questa è la chiave.
3. Dimostrare il nesso causale: non serve l’esclusività, basta la concausa efficiente
In queste cause il datore quasi sempre sostiene che la malattia dipende da fattori personali: età, obesità, diabete, ipertensione, fumo, familiarità, vita privata, stress extra-lavorativo. La risposta giuridica deve essere netta: questi elementi non escludono automaticamente la responsabilità datoriale. Il punto non è se esistessero altri fattori di rischio, ma se il lavoro abbia avuto efficienza causale nella produzione o nell’aggravamento dell’evento. La consulenza medico-legale è decisiva. L’avvocato deve formulare quesiti precisi al CTU, chiedendo di accertare:
- se le condizioni lavorative fossero idonee a generare stress cronico;
- se lo stress lavorativo abbia inciso sulla patologia;
- se abbia agito come causa o concausa;
- se le patologie pregresse fossero sufficienti da sole a produrre l’evento;
- se il lavoro abbia anticipato, aggravato o determinato la malattia;
- se vi sia compatibilità cronologica tra esposizione e danno.
La frase da mettere al centro è:
“lo stress professionale è stato determinante nella genesi della cardiopatia”.
E ancora:
“efficienza causa le a ciascun antecedente logico che avesse contribuito, sia pure in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento”.
Questa impostazione impedisce al datore di pretendere una prova impossibile, cioè che il lavoro sia stata l’unica causa della malattia.
4. Neutralizzare la difesa sulle patologie pregresse
Se il lavoratore aveva diabete, ipertensione, obesità o altri fattori di rischio, non bisogna nasconderli. Sarebbe un errore. Bisogna affrontarli frontalmente. La linea difensiva corretta è:
- le patologie pregresse sono fattori naturali;
- non sono condotte colpevoli;
- non integrano automaticamente concorso colposo ex art. 1227 c.c.;
- non riducono il danno se il lavoro è stato causa necessaria;
- il datore risponde anche se il lavoratore era più vulnerabile.
La frase più forte da usare è:
“tale circostanza non incide né sul nesso di causa, né sull’attribuzione della colpa, né sulla liquidazione del danno”.
Questa citazione, tratta dal richiamo a Cass. n. 28811/2019 e Cass. n. 20836/2018, è devastante contro la difesa datoriale basata sulla fragilità personale del lavoratore.
5. Chiedere il risarcimento integrale, non dimezzato
Il danno biologico non deve essere ridotto solo perché il lavoratore era già fragile. La Cassazione conferma che il danno va risarcito integralmente quando la condotta datoriale è stata condizione necessaria dell’evento. La domanda risarcitoria deve quindi comprendere:
- danno biologico permanente;
- danno biologico temporaneo;
- danno morale;
- danno da sofferenza interiore;
- danno esistenziale, se allegato e provato nei suoi fatti concreti;
- danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità lavorativa;
- danno differenziale rispetto all’INAIL;
- interessi e rivalutazione.
Attenzione però al rapporto con l’INAIL: l’avvocato deve calcolare il danno differenziale per poste omogenee, distinguendo ciò che INAIL indennizza da ciò che non indennizza.
6. La prova testimoniale deve essere chirurgica
I testimoni non devono limitarsi a dire: “era un lavoro pesante”. Devono riferire fatti specifici:
- durata media dei turni;
- frequenza degli straordinari;
- reali condizioni dei mezzi;
- mancanza di comfort o dispositivi;
- difficoltà dei percorsi;
- pause solo apparenti;
- pressioni organizzative;
- carichi di responsabilità;
- episodi di malore;
- lamentele del lavoratore;
- conoscenza del datore delle condizioni lavorative.
7. L’avvocato deve costruire una narrazione processuale semplice e potente
La tesi vincente deve essere comprensibile anche a chi non è medico:
“Questo lavoratore non si è ammalato nel vuoto. Per anni ha guidato per molte ore al giorno, spesso oltre l’orario ordinario, su mezzi inadeguati, lungo percorsi difficili, con stress continuativo. Le sue condizioni personali lo rendevano più vulnerabile, ma proprio per questo il datore avrebbe dovuto proteggerlo meglio. Non lo ha fatto. Il lavoro è stato una causa determinante della malattia. Dunque il danno va risarcito per intero.”
Questa è la struttura che colpisce.
PQM
L’ordinanza Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 17754/2026 è una decisione importante perché rafforza tre principi:
- il datore risponde ex art. 2087 c.c. quando l’organizzazione del lavoro espone il dipendente a condizioni nocive;
- il nesso causale sussiste anche quando il lavoro è concausa efficiente della malattia;
- le patologie pregresse del lavoratore non riducono automaticamente il risarcimento, perché non sono condotte colpevoli ex art. 1227 c.c.
La frase che sintetizza il cuore della decisione è questa:
“l’accertato utilizzo di mezzi carenti di requisiti ergonomici e l’imposizione di turni sistematicamente superiori all’orario contrattua le […] integrano pienamente la colpa datoriale”.
Per vincere una causa simile, lavoratore e avvocato devono fondarsi su una prova solida: documenti, testimoni, consulenza medico-legale, analisi dei turni, condizioni dei mezzi, stress lavoro-correlato e nesso causale. Non basta lamentare la fatica. Bisogna dimostrare che quella fatica era organizzata, prevedibile, evitabile e causalmente collegata alla malattia. È qui che l’art. 2087 c.c. diventa decisivo: non una norma di facciata, ma lo strumento con cui il lavoratore può ottenere tutela piena quando la salute viene consumata dall’organizzazione del lavoro.

