Il legislatore ha introdotto una indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Lo scopo è quello di compensare tutti i lavoratori del settore che, a causa della strutturale discontinuità della prestazione, subiscono i pregiudizi determinati dalla frammentarietà reddituale e contributiva.
Per l’anno in corso la domanda dovrà essere presentata telematicamente entro il 15 dicembre 2023 e l’indennità verrà corrisposta dall’Inps in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2023. Per gli anni seguenti, invece, la domanda dovrà essere inviata entro il 30 giugno, a pena di decadenza.
Tale beneficio è riconosciuto per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda dell’indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, fino ad un massimo di 312 giornate annue complessive.
L’indennità è calcolata nella misura del 60% della media delle retribuzioni imponibili riferite alle giornate di contribuzione dell’anno precedente (come previsto dal d.lgs. 30 novembre 2023, n. 175).
Hanno diritto a tale indennità le seguenti categorie di soggetti:
- lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e b), d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182;
- lavoratori intermittenti a tempo indeterminato del settore dello spettacolo che non siano titolari di indennità di disponibilità.
Tali soggetti possono accedere all’indennità per il 2023 qualora soddisfino i seguenti requisiti:
- l’iscrizione al fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- la cittadinanza di un Paese dell’UE;
- la residenza in Italia da almeno un anno;
- il possesso di un reddito ai fini Irpef non superiore ad euro 25.000 nel 2022;
- l’aver maturato nel 2022 almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione
lavoratori dello spettacolo; - avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro
derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta
l’iscrizione obbligatoria al fondo pensione lavoratori dello spettacolo; - non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno
precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro
intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità; - non essere titolare di trattamento pensionistico.
L’indennità di discontinuità è soggetta a contribuzione figurativa presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e non può essere cumulata, nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio e NASpI.
Tale misura, infine, non è cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria e straordinaria anche in deroga, le prestazioni di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà, né con l’assegno ordinario di invalidità e con l’assegno di inclusione.