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Il Tribunale di Bari dà immediata applicazione ai principi della Cassazione in materia di salario minimo costituzionale.

Il Tribunale di Bari dà immediata applicazione ai principi della Cassazione in materia di salario minimo costituzionale.

Il Tribunale di Bari, con sentenza del 13 ottobre consultabile in calce, dà una prima applicazione ai principi affermati dalla Cass. 2 ottobre 2023 n. 27711. Il Tribunale ritiene inadeguata e insufficiente, secondo i principi affermati dall’art. 36 Cost., la retribuzione percepita dal lavoratore e corrisposta in applicazione del Ccnl servizi fiduciari; riconosce perciò al lavoratore, il diritto a percepire un trattamento retributivo corrispondente a quello di un lavoratore inquadrato nel livello D1 del Ccnl dipendenti da proprietari di fabbricati. La società convenuta viene perciò condannata al pagamento delle relative differenze retributive maturate.

Il ragionamento del giudice si fonda sui principi affermati dalla Cassazione in base ai quali, ai fini della determinazione del giusto salario “minimo costituzionale”, il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini e per mansioni analoghe. Inoltre «nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell’ambito dei propri poteri ex art. 2099, 2° comma c.c., può fare altresì riferimento, all’occorrenza ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041» (relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea).

Il Tribunale, dopo una articolata argomentazione, afferma «la inadeguatezza della retribuzione corrisposta al ricorrente, in base alle previsioni di cui agli artt. 23 e 24 Ccnl vigilanza privata, sezione servizi fiduciari, nel corso del rapporto intercorso con la società convenuta rispetto al parametro costituzionale posto dall’art. 36 Cost.».

Il successivo passaggio della decisione è costituito dalla determinazione dell’ammontare della retribuzione adeguata, dovendosi individuare il trattamento retributivo rispettoso del parametro costituzionale dell’art. 36 Cost. Un’analisi che giudice conduce prendendo in considerazione i contratti collettivi individuati da parte ricorrente (Ccnl terziario, Ccnl multiservizi e Ccnl proprietari fabbricati) come usualmente applicati per disciplinare mansioni identiche a quelle da esso espletate.

In proposito il Tribunale ritiene non funzionali né il Ccnl terziario né il Ccnl multiservizi che riguardano, a suo avviso, «plurimi settori e plurime attività, in parte anche disomogenee, rispetto ai quali, l’attività di custodia e di controllo dell’accesso nelle aree sorvegliate appare invero marginale». Viene invece valutato coerente con le mansioni del ricorrente, la disciplina del Ccnl per i dipendenti da proprietari di fabbricati: «la retribuzione mensile e oraria prevista dal Ccnl per i dipendenti da proprietari di fabbricati appare, anche alla luce degli importi previsti dal legislatore per il beneficio assistenziale del reddito di cittadinanza, un parametro, oltre che coerente, congruo e ragionevole ai fini di determinare una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato dal ricorrente e sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa».

Il ricorso, alla luce delle suddette precisazioni, è dunque accolto.

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