Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 24479/2026 (R.G.N. 22123/2023) – Depositata il 5 agosto 2026
Premessa: Il Cambio di Passo della Suprema Corte
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 24479 del 2026 segna uno spartiacque fondamentale nella tutela dei lavoratori parasubordinati. La Suprema Corte, componendo un contrasto giurisprudenziale interno, ha stabilito con chiarezza cristallina che la riqualificazione giudiziale di un contratto di lavoro a progetto in lavoro subordinato non integra un’ipotesi di “conversione” ai sensi dell’art. 32, comma 5, della Legge n. 183/2010. Le conseguenze pratiche sono dirompenti: il lavoratore non ha diritto alla mera indennità risarcitoria forfettaria (tra 2,5 e 12 mensilità), bensì al risarcimento integrale del danno, comprensivo di tutte le differenze retributive maturate e non erogate durante il rapporto. Di seguito si analizzano i fatti, il principio di diritto enunciato “parola per parola” e la strategia processuale per vincere cause analoghe.
I Fatti di Causa (In Forma Anonima)
Un professionista aveva prestato attività lavorativa in favore di una società, inizialmente mediante un contratto di lavoro a progetto ex D.Lgs. n. 276/2003 (decorrenza marzo 2010) e successivamente tramite collaborazione coordinata e continuativa (fino al dicembre 2015). Il lavoratore agiva in giudizio eccependo l’illegittimità dei contratti per assenza di un genuino progetto e per lo svolgimento di fatto di prestazioni con modalità subordinate, chiedendo la ricostituzione del rapporto di lavoro subordinato ex tunc e il pagamento di tutte le differenze retributive. Mentre il Tribunale accoglieva integralmente le domande condannando la società al pagamento di oltre € 184.000,00 a titolo di differenze retributive, la Corte d’Appello riformava parzialmente la decisione. Il giudice di secondo grado, pur confermando la natura subordinata del rapporto, applicava l’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, riconoscendo solo un’indennità forfettaria di circa € 18.000,00 e respingendo la domanda di differenze retributive, sul presupposto che la riqualificazione del lavoro a progetto equiparasse la fattispecie alla conversione del contratto a termine. La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza d’appello su questo punto specifico, affermando l’erroneità dell’applicazione del regime forfettario.
Il Principio di Derecho Enunciato dalla Corte
Il cuore della sentenza risiede nel principio di diritto formulato dal Collegio, che deve essere letto e applicato testualmente da ogni operatore del diritto:
«La fattispecie prevista dall’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 non integra un’ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato, rilevante ai fini dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, poiché l’accertamento della natura subordinata del rapporto non consegue alla nullità di una clausola contrattuale e alla sua sostituzione con il regime legale, ma alla riqualificazione giudiziale del rapporto in ragione delle concrete modalità della sua esecuzione. Pertanto, all’accertamento della subordinazione del rapporto instaurato ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 non consegue l’applicazione dell’indennità risarcitoria forfettaria prevista dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010.»
Le Motivazioni Chiave: Perché il Forfetto Non Si Applica
- Differenza Ontologica tra Conversione e Riqualificazione: La “conversione” ex art. 32, comma 5, L. 183/2010 presuppone un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato viziato solo nella clausola temporale (nulla), che viene eliminata lasciando integro il resto del contratto. Al contrario, nell’art. 69, comma 2, D.Lgs. 276/2003, vi è una «riqualificazione complessiva del rapporto» che travolge l’intera struttura contrattuale autonoma per far emergere la realtà fattuale della subordinazione.
- Interpretazione Storica e Sistematica: La norma del 2010 nacque storicamente per contenere il contenzioso sui contratti a termine (caso Poste Italiane). Estenderla al lavoro a progetto creerebbe una «irragionevole disparità di trattamento»: un lavoratore di fatto subordinato ma assunto verbalmente avrebbe diritto al risarcimento pieno, mentre chi è stato formalmente inquadrato con un finto progetto otterrebbe solo un indennizzo ridotto. Ciò premierebbe paradossalmente la frode alla legge.
- Avvallo Costituzionale: La Corte richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2011, la quale escluse profili di discriminazione proprio distinguendo tra «contratto di lavoro subordinato con clausola viziata» e «utilizzazione fraudolenta della collaborazione continuativa e coordinata», ritenendo quest’ultima obiettivamente più grave e meritevole di tutela piena.
Strategia Processuale: Come Vincere la Causa Oggi
Per avvocati e lavoratori che affrontano contenziosi simili, la sentenza n. 24479/2026 fornisce una roadmap precisa. Ecco su cosa fondare la difesa o l’attacco:
1. Sul Piano Sostanziale: Provare la Subordinazione “Reale”
Non basta contestare il progetto; bisogna provare che l’attività svolta era ab origine subordinata.
- Focus Probatorio: Dimostrare lo stabile inserimento nell’organizzazione aziendale, l’assoggettamento a direttive, controlli sugli orari/presenze e lo svolgimento di mansioni estranee al progetto formale.
- Attenzione: La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società che tentava di rivalutare le prove in Cassazione. La prova della subordinazione va blindata nei gradi di merito, sfruttando la regola della “doppia conforme”.
2. Sul Piano Risarcitorio: Escludere Categoricamente l’Art. 32 Comma 5
Nelle memorie difensive e negli atti introduttivi, si deve citare espressamente la Cass. n. 24479/2026 per precludere al giudice l’applicazione del forfetto.
- Argomento Chiave: Sottolineare che la domanda non verte sulla nullità di un termine apposto a un contratto subordinato, ma sulla riqualificazione ex art. 69 D.Lgs. 276/2003. Le due fattispecie sono ontologicamente diverse.
- Quantificazione: Chiedere il risarcimento del danno ex art. 2119 c.c. o art. 1223 c.c., parametrato alle retribuzioni globali di fatto perse, dedotte solo le somme percepite a titolo di compenso autonomo (principio dell’aliunde perceptum), ma senza alcun tetto massimo forfettario.
3. Sulla Decadenza Ex Art. 32 L. 183/2010
La sentenza conferma un orientamento favorevole al lavoratore anche sotto il profilo procedurale.
- Regola: Se il rapporto di collaborazione cessa per scadenza naturale del termine o per recesso del collaboratore, non opera la decadenza di 60 giorni prevista dall’art. 32, comma 3, lett. b), L. 183/2010. Tale regime decadenziale si applica esclusivamente al recesso del committente.
- Azione: L’accertamento della subordinazione resta soggetto solo ai termini ordinari di prescrizione.
4. Gestione del Rischio “Novum”
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché sollevava una questione (l’esenzione dei professionisti iscritti all’albo dal lavoro a progetto ex art. 61, comma 3, D.Lgs. 276/2003) mai dedotta in appello.
- Lezione: Tutte le eccezioni di nullità del contratto a progetto, incluse quelle basate sull’iscrizione ad albi professionali, devono essere tempestivamente e specificamente sollevate nei gradi di merito, indicando esattamente in quale atto sono state dedotte. In Cassazione non è consentito introdurre questioni nuove.
PQM
La sentenza n. 24479/2026 restituisce dignità e valore economico alla tutela contro le false partite IVA e i finti progetti. Per vincere, l’avvocato non deve limitarsi a provare la subordinazione, ma deve costruire l’impianto difensivo sulla distinzione concettuale tra conversione e riqualificazione, impedendo al giudice di rifugiarsi nella comoda (ma oggi illegittima) liquidazione forfettaria. Il risarcimento deve essere pieno, perché la frode alla legge non può beneficiare di sconti sanzionatori.

