Analisi critica della Sentenza Cass. Sez. III, n. 27123 del 22/05/2026
Nel panorama del diritto penale del lavoro, la distinzione tra inadempimento civile e illecito penale è spesso sottile, ma determinante. La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza, numero 27123 dell’anno 2026, depositata il 22 maggio 2026 (Presidente Aceto Aldo, Relatore Giorgianni Giovanni), offre una chiave di lettura fondamentale per difensori e operatori del settore: l’omesso versamento delle ritenute non può essere calcolato su quanto dovuto, ma solo su quanto effettivamente pagato.
Il Caso: Tra Volontariato Fittizio e Lavoro Subordinato
appello dalla Corte di Bologna (13 novembre 2025), riguardante la legale rappresentante di due associazioni gestenti case di accoglienza per anziani. L’imputata era stata condannata per il reato di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983 (convertito dalla legge n. 638 del 1983), per aver omesso il versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali superiori alla soglia di punibilità di euro 10.000,00 annui.
La difesa aveva sollevato due motivi principali:
- La qualificazione errata del rapporto di lavoro (sostenendo si trattasse di volontariato).
- L’errata quantificazione dell’evaso, basata su calcoli presuntivi e non sui pagamenti reali.
La Doppia Conforme: Perché il Primo Motivo è Caduto
La Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo. I Giudici di Legittimità hanno applicato il principio della “doppia conforme”: quando Tribunale e Corte d’Appello giungono alla stessa conclusione qualificando i rapporti come subordinati, il sindacato della Cassazione si limita a verificare se vi siano stati travisamenti manifesti o pretermissioni di prove decisive.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano ricostruito logicamente la subordinazione basandosi su:
- Email in cui l’imputata impartiva disposizioni ed esercitava poteri disciplinari.
- Registri con orari, firme e indicazione delle attività svolte.
- Testimonianze che confermavano un calendario prestabilito e il pagamento mensile tramite carta Postepay entro il giorno 15 del mese successivo.
Come riportato testualmente dai giudici: “il giudizio compiuto nelle due conformi sentenze di merito… non presta il fianco alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa e frammentaria del materiale istruttorio”.
Il Punto di Svolta: Il Secondo Motivo è Fondato
È qui che risiede l’innovazione pratica della sentenza. La Cassazione ha accolto il secondo motivo, annullando la sentenza con rinvio. Il nodo cruciale riguarda il calcolo dell’importo evaso per superare la soglia di punibilità penale. I giudici di merito avevano calcolato le ritenute non versate applicando i parametri del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) alle ore registrate, indipendentemente da quanto fosse stato effettivamente corrisposto ai lavoratori. La Cassazione boccia questo approccio.
I Principi Giurisprudenziali Citati
La sentenza richiama autorevolmente la giurisprudenza di legittimità per chiarire il nesso causale tra pagamento e obbligo di versamento:
- Cass. Sez. U, n. 27641 del 28/05/2003 (Silvestri): Il reato non è configurabile in assenza del “materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione”. Non può esserci ritenuta senza pagamento.
- Cass. Sez. 3, n. 12858 del 13/02/2003 (Zambon): Il reato sussiste anche in caso di pagamento in “nero”, poiché l’accordo contra legem non elimina l’obbligo contributivo nell’interesse collettivo.
- Cass. Sez. 3, n. 2641 del 27/10/2005 (Mele): È “l’effettivo pagamento della retribuzione che fa sorgere l’obbligo di versare le ritenute; non è la materiale formazione delle ritenute a far sorgere l’obbligo di versarle”.
La Corte sottolinea una distinzione netta: il mancato pagamento della retribuzione è un inadempimento civile; l’omesso versamento delle ritenute è un reato autonomo, assimilato all’appropriazione indebita.
Dove Sbagliano i Giudici (e cosa dice la Legge)
L’errore dei giudici di merito, come evidenziato dalla Cassazione, è stato considerare i verbali di accertamento dell’Ispettorato del Lavoro come prova definitiva in sede penale, ignorando che “il principio di non contestazione in sede amministrativo-tributaria non è esportabile in sede penale”. Per configurare il reato, occorre muovere dalle retribuzioni effettivamente corrisposte. Solo su queste somme concrete si calcola la parte trattenuta (o che avrebbe dovuto essere trattenuta) e non versata. Successivamente, si verifica se tale importo supera la soglia di punibilità di euro 10.000,00 annui, introdotta dall’art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. Se il datore non ha pagato nulla (o ha pagato meno del minimo contrattuale), l’imposta evasa è inferiore o nulla, e potrebbe non raggiungere la soglia penale, rimanendo nel campo del diritto civile.
Guida Pratica per gli Addetti ai Lavori: Come Vincere una Causa Simile
Basandosi rigorosamente su quanto stabilito nella sentenza n. 27123/2026, ecco la strategia processuale per la difesa in casi di presunta evasione contributiva sopra soglia:
1. Smontare la Presunzione di Pagamento
Non accettate mai che il calcolo delle ritenute venga effettuato applicando il CCNL alle ore lavorate.
- Azione: Richiedete la prova documentale degli effettivi flussi finanziari. Chiedete estratti conto, ricevute di bonifico, registri di cassa o testimonianze specifiche sulle modalità di pagamento (es. contanti, voucher, mancati pagamenti).
- Argomento: Citate la Silvestri: senza esborso materiale, non c’è materia imponibile per le ritenute.
2. Separare i Piani: Civile vs Penale
Sottolineate che eventuali mancati pagamenti salariali sono controversie civili.
- Azione: Dimostrare che l’eventuale “lavoro in nero” o il mancato rispetto del CCNL non genera automaticamente un debito contributivo penalmente rilevante se non vi è stata una trattenuta effettiva (o potenziale su somma effettivamente erogata) non versata allo Stato.
- Argomento: L’omesso versamento è un’appropriazione indebita di somme già trattenute o dovute su quanto pagato. Se non ho pagato il dipendente, non ho “trattenuto” nulla dallo Stato.
3. Attaccare i Verbali Ispettivi in Sede Penale
I verbali dell’Ispettorato del Lavoro non fanno piena prova in penale se non contestati specificamente con prove contrarie.
- Azione: Non limitatevi a dire che i calcoli sono sbagliati. Portate prove che le ore indicate nei registri non corrispondono a pagamenti effettivi, o che i pagamenti effettuati erano inferiori a quelli stimati dall’ispettore.
- Argomento: La polizia giudiziaria e gli ispettori spesso usano stime presuntive. In penale vale il principio di stretta legalità e la prova certa dell’importo evaso.
4. Verificare la Soglia dei 10.000 Euro
Ricalcolate l’evaso anno per anno basandovi solo sui pagamenti effettivi.
- Azione: Se ricalcolando sulle somme realmente erogate l’importo delle ritenute non versate scende sotto i 10.000 euro annui, il reato non sussiste per difetto di uno degli elementi costitutivi (la soglia di punibilità ex d.lgs. 8/2016).
- Risultato: Ottenimento dell’assoluzione o della declaratoria di non punibilità.
5. Gestire la “Doppia Conforme”
Se siete in Cassazione dopo due gradi di merito sfavorevoli sulla qualificazione del rapporto (subordinato vs volontario/autonomo):
Azione: Non riproponete argomentazioni già rigettate sulla natura del rapporto, a meno che non vi siano stati travisamenti macroscopici delle prove. Concentratevi invece sugli aspetti di diritto puro, come il calcolo della soglia penale, che è questione di legittimità piena.

