a nota giurisprudenza in materia ha affermato che cui il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra
nell’orario di lavoro se assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro (tra le molte v. Cass. n. 5437 del 2019; Cass. n. 33258 del 2021; Cass. n. 32477 del 2021; Cass. n. 30958 del 2022)
in particolare, ancora di recente si è ribadito che l’accertamento in ordine al fatto che le prestazione da parte della società datrice, in ordine al luogo ed alle modalità della prestazione, all’ottemperanza a prescrizioni datoriali contenute nel regolamento aziendale ed alla interpretazione del medesimo, al collegamento funzionale all’espletamento dell’attività in conformità con le previsioni di legge
in tema di igiene, costituisce indagine di competenza del giudice del merito, in quanto tale sottratta al sindacato
di legittimità (Cass. n. 33937 del 2023);
Come ricordato nello storico della lite “tutti i lavoratori, non avevano, e non hanno, alcun obbligo di indossare gli abiti da lavoro (il cui utilizzo resta facoltativo)”e “non sussistendo alcun obbligo imposto di indossare gli indumenti da lavoro forniti”; come pure si trascura l’accertamento secondo il quale per i “DPI specifici(come, ad esempio, i guanti da lavoro e in nitrile, gli occhiali, le visiere di protezione, le mascherine per le polveri e le cuffie antirumore)
utilizzati esclusivamente in caso di necessità e conservati in armadietti di reparto, assegnati a ciascun lavoratore, viene confermato secondo la Corte territoriale che il problema circa l’asserita mancanza di retribuibilità non si pone,
dal momento che ad essi si accede solo dopo aver timbrato il cartellino, durante l’orario di lavoro”;