Il dipendente che effettua un furto di piccolo importo non può essere licenziato causa la sproporzione tra sanzione applicata e condotta contestata
La vicenda ha riguardato un dipendente, con mansioni di magazziniere addetto alla cella frigo, di una società di capitale che ha seguito del furto di generi alimentari veniva licenziato dalla società. Il lavoratore impugnava il provvedimento espulsivo della società. Il Tribunale adito in parziale accoglimento dell’impugnativa del licenziamento condannava la convenuta, ai sensi dell’art. 18, comma 5, St. Lav., a corrispondere al lavoratore una somma pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto, negandogli invece la reintegrazione nel posto di lavoro. Avverso tale decisione entrambe le parti avevano proposto reclamo. I giudici di appello riuniti i procedimenti instaurati li rigettavano entrambi, confermando che il fatto imputato al lavoratore ai sensi dell’art. 229 del CCNL applicato fosse passibile di licenziamento ed anche che la correttezza della valutazione compiuta dal primo giudice sulla non proporzionalità della sanzione, tenuto conto che l’appropriazione aveva riguardato merce di valore esiguo. Avverso tale decisione il datore di lavoro proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo. Il lavoratore resistette con controricorso, contenente ricorso incidentale, pure a mezzo di unico motivo.