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VIOLAZIONI CONTRIBUTIVE: ENTRA IN VIGORE IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO INPS

VIOLAZIONI CONTRIBUTIVE: ENTRA IN VIGORE IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO INPS

➡️ Da oggi 1° settembre entrano in vigore le nuove disposizioni introdotte dal D.L. 19/2024, convertito in Legge 56/2024, recante ”Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” in materia di accertamenti e sanzioni contributive. Tali novità, disciplinate dall’art. 30 del suddetto provvedimento, mirano a incentivare la regolarizzazione volontaria dei contributi da parte delle aziende, semplificare la comunicazione con l’INPS e rafforzare il sistema sanzionatorio per chi non rispetti gli obblighi contributivi.

🔎 Una delle novità principali riguarda l’introduzione di un sistema di ravvedimento operoso, per chi, in caso di omissione contributiva, provveda spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, a versare, in unica soluzione, i contributi entro i 120 giorni successivi alla scadenza originaria del termine di pagamento. In questi casi, la sanzione ordinaria, che in genere si calcola annualmente applicando il tasso ufficiale di riferimento (TUR) – attualmente pari al 4,25% – maggiorato di 5,5 punti, verrà ridotta. In particolare, per favorire chi regolarizza tempestivamente e volontariamente la propria posizione, la sanzione avrà ad oggetto esclusivamente il tasso ufficiale di riferimento, senza dunque la citata maggiorazione del 5,5%. La sanzione civile, in ogni caso, non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

La seconda modifica riguarda, invece, i casi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo, disciplinati dall’art. 116, c. 8, lett. b), L. 388/2000. La novità è rappresentata dall’introduzione della previsione per cui il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia e dal fatto che, in caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della sanzione agevolata è subordinata al versamento della prima rata.

Un’ulteriore novità riguarda l’introduzione di un sistema di accertamento parallelo all’attività ispettiva tradizionale dell’Autorità, in base al quale l’INPS potrà svolgere controlli a distanza utilizzando dati raccolti da diverse fonti, senza dover necessariamente intervenire fisicamente presso le aziende.

Tali controlli includono la verifica degli obblighi contributivi derivanti dall’uso di lavoratori in appalto, distacco o altre forme di esternalizzazione del lavoro. Nel caso vengano rilevate irregolarità, l’INPS potrà emettere avvisi di accertamento, notificati via PEC.

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