Invalidità della risoluzione del rapporto di lavoro per “dimissioni per fatti concludenti”
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 9 ottobre 2025 (n. 837/2025), ha dichiarato inefficace la risoluzione del rapporto di lavoro per “dimissioni per fatti concludenti” ex art. 26, comma 7‑bis, d.lgs. 151/2015, poiché il datore di lavoro aveva ritenuto risolto il rapporto dopo soli 12 giorni di calendario di assenza ingiustificata. Il Giudice ha chiarito che, in mancanza di disciplina nel CCNL applicabile, il termine minimo previsto dalla legge è di 15 giorni lavorativi, non di calendario, e che tale soglia non era stata raggiunta. Di conseguenza, il rapporto di lavoro è stato ritenuto tuttora sussistente, con diritto del lavoratore alle retribuzioni non corrisposte a decorrere dalla data di efficace messa in mora.

