Con ordinanza n. 1195/2026 (depositata il 20 gennaio 2026, RG 11377/2024), la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro ha confermato il riconoscimento del demansionamento a carico di un quadro direttivo di banca a partire da gennaio 2015, rigettando il ricorso della datrice di lavoro. I giudici hanno ribadito che, ai fini dell'accertamento del demansionamento, occorre fare riferimento alle norme contrattuali – in particolare art. 82 CCNL credito – che definiscono la qualifica di quadro in base a: «elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale, particolari specializzazioni, elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici».
La Corte d'Appello di Firenze aveva escluso il demansionamento per le mansioni di "progettista formazione" (2010), svolte «con ampia autonomia sia nella scelta dei fornitori, sia dei contenuti della proposta», ma lo aveva riconosciuto a decorrere da gennaio 2015, quando le mansioni di "specialista rischi HR" e "net promoter system" si erano caratterizzate per «compiti di scrutinio e compilazione con autonomia limitata al potere di proporre possibili soluzioni», con conseguente «svuotamento di responsabilità funzionali e di autonomia» non compensato da «incarichi di progettualità di elevato contenuto strategico». Per quanto riguarda il danno, richiamando Cass. ord. n. 19923/2019, la Suprema Corte ha confermato che «in tema di dequalificazione professionale il giudice di merito può desumere l'esistenza del danno, avente natura patrimoniale, e determinarne l'entità anche in via equitativa», sulla base di elementi presuntivi quali la durata del demansionamento, l'impoverimento del bagaglio professionale e la «visibilità» del declassamento. La liquidazione equitativa al 30% della retribuzione mensile è stata ritenuta legittima e non sindacabile in sede di legittimità. Una pronuncia che riafferma l'interpretazione sostanziale dell'art. 2103 c.c., secondo cui il demansionamento non dipende dal mero livello contrattuale formale, ma dal concreto contenuto delle mansioni rispetto alla professionalità maturata dal lavoratore.