Diverbio, vie di fatto e rissa nel licenziamento disciplinare: la Corte di Bologna traccia i confini della giusta causa
La sentenza n. 424/2025 della Corte d'Appello di Bologna chiarisce con rigore concettuale il discrimine tra diverbio litigioso con vie di fatto e rissa ai fini della legittimità del licenziamento per giusta causa. I giudici bolognesi affermano che la rissa, nella sua accezione contrattuale (art. 70 CCNL Alimentari Industria), non si configura per il mero contatto fisico occasionale, ma richiede una violenza di «certo spessore», caratterizzata da reciprocità dell'offesa e idoneità oggettiva a generare pericolo per l'incolumità delle persone presenti e turbamento dell'ordine aziendale. Particolarmente significativa è l'analisi linguistico-interpretativa operata sulla clausola collettiva: mentre l'art. 70 prevede il licenziamento per «rissa o vie di fatto», l'art. 69 – sanzionabile con misura conservativa – utilizza il verbo «prestare», evocando l'ipotesi in cui il lavoratore partecipi attivamente a una lite già sfociata in violenza altrui. Tale distinzione lessicale non è meramente formale, ma funzionale a graduare la soglia di gravità richiesta per la sanzione espulsiva. La Corte, richiamando Cass. 7 settembre 2023, n. 26043 e Cass. 3 febbraio 2016, n. 2830, ribadisce che la nozione di rissa nel diritto del lavoro non coincide con quella penalistica: essa si configura quale «contesa anche tra due sole persone idonea a procurare, per le modalità dell'azione e per la sua capacità di coinvolgere terzi, una situazione di pericolo non limitata ai soli protagonisti» (Cass. civ., Sez. Lav., 8 agosto 2024, n. 22488). In assenza di tali elementi – come nel caso di un graffio superficiale, privo di certificazione medica, in un episodio di pochi secondi senza coinvolgimento di terzi – la condotta rientra nell'alveo del diverbio con vie di fatto, sanzionabile con misura conservativa. L'erronea sussunzione nella fattispecie più grave determina illegittimità qualificata del licenziamento, con applicazione della reintegra e dell'indennità risarcitoria fino a 12 mensilità ex art. 18, comma 4, L. n. 300/1970.

