Stress al lavoro non è mobbing? Non importa: il datore risponde lo stesso. La Cassazione ribadisce i doveri di tutela ex art. 2087 c.c.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31367 del 1° dicembre 2025, ha chiarito che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. sussiste anche in assenza di un intento persecutorio tipico del mobbing: è sufficiente che l’ambiente lavorativo sia oggettivamente stressogeno e lesivo della salute psicofisica del lavoratore. La Corte ha cassato la sentenza di appello che aveva negato il risarcimento perché non configurabile il mobbing, ricordando che comportamenti anche isolati o tecnicamente legittimi, se fonte di stress e dannosi alla dignità e integrità del dipendente, violano l’obbligo di tutela datoriale. Il caso è stato rinviato a nuova decisione.

