La nozione di «mobbing» – come quella di «straining» – è una nozione di tipo medico-legale che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici.
E' configurabile lo straining, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie (Cass. civ. 10 luglio 2018, n. 18164). In materia di tutela della salute nell’ambiente di lavoro, la Suprema Corte ha inoltre chiarito che un “ambiente lavorativo stressogeno” è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell’art. 2087 c.c. (vedi, tra le altre: Cass. civ. 7 febbraio 2023 n. 3692 e nello stesso senso: Cass. civ. nn. 33639/2022, 33428/2022, 31514/2022).

