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Differenze TFS e TFR ,indennità sostitutiva delle ferie e base contributiva

Differenze TFS e TFR ,indennità sostitutiva delle ferie e base contributiva

Hanno diritto all’indennità di buonuscita i dipendenti civili e militari dello Stato in senso stretto assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e, indipendentemente dalla data di assunzione, i dipendenti rimasti in regime di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 3, d.lgs. n. 165 del 2001, che hanno risolto, per qualunque causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno di iscrizione.

Al personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 si applica, invece, la disciplina del trattamento di fine rapporto (TFR).

L’importo dell’indennità di buonuscita si ottiene moltiplicando un dodicesimo dell’80% della retribuzione contributiva annua utile lorda  compresa la tredicesima mensilità  percepita alla cessazione dal servizio, per il numero degli anni utili ai fini del calcolo.

Diverso discorso va fatto per il TFR, il quale è un compenso con corresponsione differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro, una sorta di salario posticipato calcolato per quote annuali.

Esso è determinato sommando, per ciascun anno di lavoro, una quota pari all’importo della retribuzione, dovuta per l’anno stesso, divisa per il coefficiente 13,5.

Trattamenti di fine servizio e di fine rapporto si differenziano tra loro rispetto alle modalità di calcolo.

ITFS hanno carattere previdenziale e prevedono contributi distinti tra datore di lavoro e lavoratori, il TFR ha carattere di salario differito in quanto, di fatto, quest’ultimo consiste nell’accantonamento di una quota di salario rivalutato ed erogato alla cessazione del rapporto di lavoro.

La normativa di riferimento per la soluzione della controversia è rappresentata dagli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973.

In particolare, l’art. 3 prescrive, ai commi 2 e 3, che l’indennità è pari  atanti dodicesimi della base contributiva di cui al successivo art. 38, quantisono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nelsuccessivo capo III.

Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell’applicazione del comma precedente, si considera l’ultimo stipendio o l’ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva L’art. 38, invece, stabilisce che:

‹La base contributiva è costituita dall’80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonché dei seguenti assegni:

indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista

dall’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato;

indennità prevista dall’art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici;

assegno annuo previsto dall’art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato;

assegno annuo previsto dall’art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

assegno perequativo previsto dall’art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché per i sottufficiali e per i militari di truppa;

assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica.

Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.(…)››.

Pertanto, può affermarsi che la base contributiva dell’indennità di buonuscita è costituita da una percentuale della retribuzione annua lorda, alla quale vanno aggiunti alcuni assegni e indennità specificamente elencati dall’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 e ‹‹gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale››.

Se ne ricava che, per stabilire se l’indennità sostitutiva delle ferie non godute vada computata ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, occorre accertare se essa, non essendo fra quelle espressamente citate dall’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, rientri fra ‹‹gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale››.

Al riguardo, si rileva come sia stato affermato (Cass., Sez. L, n. 11262 del 10 maggio 2010; Cass., Sez. L, n. 6607 del 2004) che l’indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall’art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio – non ne impedisce la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa, comunque, un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione.

In particolare, è stato ritenuto (così Cass., Sez. L, n. 26160 del 17 novembre 2020; Cass., Sez. L, n. 13473 del 29 maggio 2018; Cass., Sez. L, n. 20836 dell’11 settembre 2013; Cass., n. 11462 del 9 luglio 2012), propendendosi per la natura mista dell’indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall’art. 36 Cost. – ed ulteriormente sancito dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse.

Alla natura retributiva e alla sottoposizione a contribuzione previdenziale ex art. 12 della legge n. 153 del 1969 dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute consegue che la stessa va calcolata ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita.

Ancorché l’indennità di buonuscita non possa essere considerata salario differito, diversamente dal TFR, essa è pur sempre calcolata, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, considerando la retribuzione annua lorda e ‹‹gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale››, fra cui figura l’indennità sostitutiva per ferie non godute.

2)Il ricorso è rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: ‹‹L’indennità sostitutiva delle ferie non fruite va inclusa nella base contributiva dell’indennità di buonuscita ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 in ragione della sua natura retributiva e del suo assoggettamento a contribuzione previdenziale ex art. 12 della legge n. 153 del 1969››.

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