La riforma del recupero crediti: quando l’avvocato sostituisce il giudice.
La riforma del recupero crediti introdotta dal DDL 978 prevede che l’avvocato del creditore, e non più il giudice, possa emettere un’intimazione ad adempiere che, se non contestata entro 40 giorni, diventa titolo esecutivo. Questo elimina il controllo preventivo del magistrato previsto oggi dal procedimento monitorio (decreto ingiuntivo), con l’obiettivo di accelerare le procedure, ma solleva forti preoccupazioni sul diritto di difesa dei debitori, soprattutto dei consumatori. Parallelamente, un altro disegno di legge delega interviene sull’esecuzione forzata, introducendo aggiustamenti tecnici per renderla più efficiente: tra le novità, la vendita privata dell’immobile pignorato da parte del debitore (con garanzie), l’abolizione della formula esecutiva, l’anticipazione della nomina del custode, e l’estensione delle norme antiriciclaggio alle vendite esecutive. Si tratta di una riforma più tecnica e meno rivoluzionaria rispetto a quella del DDL 978, ma comunque significativa per la pratica forense. In sintesi: da un lato si semplifica drasticamente l’accesso all’esecuzione forzata; dall’altro si cerca di ottimizzarne lo svolgimento, con attenzione a equilibrio, trasparenza e tempi.

