Il presente contributo analizza la legittimità della revoca unilaterale del periodo feriale da parte del datore di lavoro e le conseguenze risarcitorie qualora tale condotta integri la fattispecie di straining lavorativo.
In breve:
🔹 Il diritto alle ferie è costituzionalmente tutelato (art. 36 Cost.) e non può essere compresso arbitrariamente dal potere organizzativo datoriale.
🔹 La revoca delle ferie è legittima solo in presenza di comprovate, improvvise e non altrimenti gestibili esigenze aziendali, comunicate con congruo preavviso e nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza contrattuale.
🔹 La revoca immotivata all'ultimo minuto, specie se attuata con modalità brusche o umilianti, può configurare straining: una condotta persecutoria, anche di breve durata, idonea a cagionare al lavoratore uno stato di stress psicofisico superiore alla normale tollerabilità.
🔹 Il lavoratore ha diritto al risarcimento di:
- Danno patrimoniale: spese di viaggio e prenotazioni non recuperabili;
- Danno non patrimoniale: lesione del diritto al riposo, alla vita familiare e all'integrità psicofisica (danno esistenziale e biologico).
🔹 Prova e tutela: è fondamentale documentare la programmazione delle ferie, la revoca improvvisa, le spese sostenute e l'eventuale pregiudizio alla salute, al fine di dimostrare il nesso causale tra condotta datoriale e danno subito.
In conclusione, il potere direttivo del datore di lavoro non è illimitato: quando si traduce in arbitrio lesivo della dignità e della salute del lavoratore, l'ordinamento appresta piena tutela risarcitoria, anche per condotte di breve durata ma di elevata intensità lesiva.