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Mobbing e Demansionamento: La Cassazione Fissa i Paletti – Onere della Prova, “Animus Nocendi” e il Dovere di Ricollocazione Equivalente.

Mobbing e Demansionamento: La Cassazione Fissa i Paletti – Onere della Prova, “Animus Nocendi” e il Dovere di Ricollocazione Equivalente.

📜 I Fatti di Causa

⚖️ L’Esame della Cassazione: Motivo per Motivo

1. Sul vizio di motivazione e l’ordinanza cautelare caducata

2. Sull’adempimento ex art. 42 d.lgs. n. 81/2008 e l’onere della prova

3. Sul demansionamento e la valutazione delle testimonianze

4. Sulla configurazione del mobbing e l’“animus nocendi”

5. Sull’omesso esame di fatti decisivi

Censura: Violazione dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi in tema di mobbing. Decisione della Corte: Motivo inammissibile. Motivazione: La pluralità di fatti, valutati complessivamente, esclude per definizione il carattere di decisività, che il legislatore richiede solo per un fatto unico. Inoltre, la censura sollecita nuovamente una rivalutazione di circostanze di fatto e del loro esatto significato, interdetta in sede di legittimità e riservata esclusivamente al giudice di merito.

🔍 Principi di Diritto Consolidati dalla Pronuncia

  • Obbligo di ricollocazione equivalente (art. 42 d.lgs. n. 81/2008): In caso di sopravvenuta inidoneità fisica, il datore di lavoro non può limitarsi a retrocedere il lavoratore. Deve preliminarmente tentare l’adibizione a mansioni compatibili ed equivalenti per inquadramento. La retrocessione è legittima solo come extrema ratio, e l’onere di dimostrare l’impossibilità di ricollocazione grava interamente sul datore.
  • Configurazione del mobbing e dolo persecutorio (art. 2087 c.c.): L’animus nocendi non necessita di prova diretta. Può desumersi in via presuntiva da un quadro sistematico e prolungato di condotte lesive della dignità professionale e della salute (controlli ingiustificati, disparità di trattamento, richiami immotivati, negazione di permessi, demansionamento).
  • Limiti del giudizio di legittimità (art. 360 c.p.c.): La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito. Le censure che mirano a una diversa valutazione della prova testimoniale, delle risultanze istruttorie o della coerenza logica del convincimento del giudice di merito sono inammissibili, salvo il vizio di travisamento inteso come errore di percezione (Cass. sez. un. n. 5792/2024).

📝 Conclusione

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