La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza depositata il 30 aprile 2026, n. 11929, ha recentemente tracciato un confine netto e rigoroso tra il danno risarcibile per mero licenziamento illegittimo e quello ulteriore da riconoscere in caso di licenziamento ingiurioso o vessatorio. La pronuncia, che accoglie il ricorso della società datrice di lavoro e rigetta la domanda di risarcimento avanzata dal lavoratore, riafferma principi consolidati ma spesso fraintesi nella prassi, sottolineando come l’illegittimità del recesso non equivale, di per sé, a una lesione della dignità o dell’onore del dipendente.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una controversia nella quale il lavoratore, era stato espulso per tre volte nell’arco di pochi mesi dalla C. S.p.A.: due provvedimenti per giusta causa disciplinare e uno per giustificato motivo oggettivo. Tutti i recessi erano stati dichiarati illegittimi in sede giudiziaria. La Corte d’Appello di Bologna, confermando la decisione di primo grado, aveva condannato la società al pagamento di € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da licenziamento ingiurioso. I giudici di merito avevano fondato la decisione sulla reiterazione dei provvedimenti, sulla manifesta infondatezza degli addebiti (già nota alla datrice di lavoro) e sulla prevedibile notorietà del recesso nell’ambiente lavorativo, quest’ultima determinata dalla revoca del badge di accesso allo stabilimento petrolchimico. Il danno era stato liquidato equitativamente facendo riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano.
Il Ricorso e le Motivazioni della Cassazione
La società ricorrente ha impugnato la sentenza articolando due motivi, entrambi fondati sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 1229, 1453, 2043 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La Cassazione ha analizzato e accolto le censure della società, rigettando nel merito la domanda del lavoratore. Di seguito si espone il ragionamento del Collegio.
1. Ragione alla Società: Illegittimità ≠ Inguriosità
Il primo motivo di ricorso, dichiarato fondato, evidenzia l’errore logico-giuridico commesso dal Giudice di merito nell’equiparare l’illegittimità del licenziamento alla sua natura ingiuriosa. La Corte territoriale aveva ritenuto sussistente il profilo ingiurioso basandosi esclusivamente sulla gravità degli addebiti, rivelatisi poi infondati, e sulla diffusione della notizia nell’ambiente di lavoro. La Cassazione chiarisce che la semplice infondatezza dei motivi addotti, seppur grave, non costituisce elemento costitutivo del danno ingiurioso. Occorre, invece, la prova di condotte specifiche: particolari forme o modalità offensive del recesso, ovvero una pubblicità ingiustificata e lesiva deliberatamente posta in essere dal datore di lavoro. Nel caso di specie, la notorietà del provvedimento era derivata da un dato oggettivo e automatico (il ritiro del badge necessario per l’accesso allo stabilimento), non da un comportamento illecito o vessatorio della società. Pertanto, in assenza di allegazioni o prove relative a modalità esecutive offensive o a una diffusione arbitraria del recesso, non sussistono i presupposti per un risarcimento ulteriore.
2. Assorbimento del Secondo Motivo: Onere della Prova del Pregiudizio
Il secondo motivo denunciava la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale in assenza di prova del concreto pregiudizio patito dal lavoratore. La Cassazione ha dichiarato tale motivo assorbito dall’accoglimento del primo: non configurandosi un licenziamento ingiurioso, non sorge alcun diritto a un risarcimento ulteriore, rendendo superflua l’analisi sulla quantificazione del danno.
I Principi di Diritto Citati dalla Corte
La decisione si fonda su un apparato argomentativo solido, che la Corte ha testualmente riportato nel seguente modo:
«l’indennità spettante ex art. 18, comma quarto, Legge n. 300/1970, al dipendente illegittimamente licenziato è destinata a risarcire il danno intrinsecamente connesso alla impossibilità materiale di eseguire la prestazione lavorativa: sicché la previsione e la corresponsione di tale indennità non escludono che il lavoratore licenziato (prima o dopo la reintegra) possa avere subito danni ulteriori alla propria professionalità o alla propria immagine a causa del licenziamento o della mancata reintegrazione» (Cass. n. 29335/2023).
La Suprema Corte ha poi precisato i presupposti per il riconoscimento del danno ulteriore:
«l’ulteriore risarcimento eventualmente spettante al lavoratore spetta in caso di licenziamento ingiurioso o vessatorio, lesivo della dignità e dell’onore del lavoratore, che ricorre soltanto in presenza di particolari forme o modalità offensive o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento di recesso, le quali vanno provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio» (Cass. n. 12204/2016, Cass. n. 23686/2015, Cass. n. 5885/2014, Cass. n. 17329/2012, Cass. n. 21279/2010, Cass. n. 6845/2010, Cass. n. 15469/2008).
Infine, ha ribadito il principio cardine della pronuncia:
«il carattere ingiurioso del licenziamento-che, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno- non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso» (Cass. n. 22391/2023).
Conclusioni e Profili Operativi
In conclusione, la Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 382, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per licenziamento ingiurioso. Il lavoratore è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi del giudizio. La sentenza depositata il 30 aprile 2026 offre un importante monito alla prassi: l’illegittimità di un licenziamento attiva le tutele ordinarie (reintegra o indennità risarcitoria ex L. 300/1970), ma non genera automaticamente un credito per danno alla reputazione o all’onore. Spetta al lavoratore fornire la prova rigorosa di modalità esecutive offensive o di una pubblicità illegittimamente diffusa. In difetto di tali elementi, il risarcimento rimane confinato nell’ambito del danno strettamente connesso alla perdita del posto di lavoro, preservando così l’equilibrio tra tutela del dipendente e certezza del diritto per le imprese.

