A cura di Studio Argari – Aggiornamento Fiscale del 2 maggio 2026
Con l’avvio della campagna dichiarativa 2026, si è aperto un significativo contenzioso istituzionale tra la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) e l’Agenzia delle Entrate in merito alla correttezza dei dati confluenti nella Certificazione Unica (CU) e, di riflesso, nel Modello 730 precompilato. Il presente elaborato intende illustrare sinteticamente la fattispecie, le potenziali implicazioni per i contribuenti e le modalità di tutela adottate da Studio Argari, il quale, in coerenza con le indicazioni della CGIL, adotterà un approccio cautelativo a protezione degli assistiti.
Il Nodo Critico: Errata Codifica nella Casella 718 della CU
Secondo quanto denunciato dalla CGIL sulla base del monitoraggio dei propri Centri di Assistenza Fiscale (CAF), una quota rilevante di sostituti d’imposta – tra cui INPS, Casse Edili, amministrazioni pubbliche e taluni datori di lavoro privati – avrebbe trasmesso Certificazioni Uniche 2026 contenenti dati inesatti o omessi con riferimento alla natura del reddito di lavoro dipendente (ex art. 49, comma 1, TUIR).
Nello specifico, l’errore riguarda la casella 718, fondamentale per l’identificazione dei redditi utili al calcolo:
- della “somma aggiuntiva” (importo esente da imposizione fiscale);
- della detrazione supplementare per redditi di lavoro dipendente introdotta dalla Legge di Bilancio 2025.
La codifica errata (in particolare l’indicazione del “codice 2” in luogo del codice corretto) comporterebbe l’esclusione automatica del contribuente dal beneficio, con pregiudizio economico diretto.
Posizione dell’Agenzia delle Entrate
In data 29 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha diramato un comunicato ufficiale con il quale ha:
- Riconosciuto che taluni sostituti d’imposta avevano rilevato anomalie nelle CU trasmesse;
- Precisato che gli enti interessati hanno provveduto tempestivamente alla rettifica e alla ritrasmissione dei flussi;
- Confermato che la dichiarazione precompilata 2026 è stata già aggiornata con i dati corretti;
- Ribadito che, fino al 14 maggio 2026, la precompilata è disponibile in sola modalità di visualizzazione, periodo durante il quale i sostituti potranno ancora inviare CU rettificative;
- Garantito che i contribuenti interessati da rettifiche riceveranno un avviso personalizzato nell’area riservata della dichiarazione precompilata.
Soggetti Potenzialmente Interessati e Impatto Economico
Le categorie maggiormente esposte al rischio di errata certificazione includono:
- Beneficiari di indennità di disoccupazione (NASpI);
- Lavoratori in cassa integrazione;
- Percettori di indennità di maternità;
- Personale del comparto scuola e operai edili;
- Dipendenti pubblici in genere.
L’impatto economico potenziale è significativo:
- Per redditi lordi annui fino a € 20.000: perdita stimata fino a € 960;
- Per redditi lordi annui tra € 20.000 e € 40.000: perdita stimata fino a € 1.000.
Alla luce del quadro descritto, si raccomandano le seguenti cautele:
- Verifica preventiva: consultare il cassetto fiscale o il portale NoiPa per accertare la presenza di eventuali CU rettificative successive alla prima emissione;
- Controllo mirato: prestare particolare attenzione alla compilazione della casella 718 e ai dati del quadro RC nel modello precompilato;
- Astensione da invii affrettati: attendere la data del 14 maggio 2026 per la modifica e l’invio definitivo, al fine di consentire l’eventuale assorbimento di dati rettificati;
- Affidamento a professionisti qualificati: rivolgersi a soggetti abilitati (Commercialisti, CAF) per una verifica incrociata dei dati e, ove necessario, per la predisposizione di dichiarazioni integrative.
Posizione di Studio Argari
In considerazione della complessità della fattispecie e delle potenziali ricadute sui diritti economici dei lavoratori, Studio Argari comunica di allinearsi alla linea prudenziale indicata dalla CGIL. Nello specifico:
- Verrà effettuata una verifica sistematica di tutte le Certificazioni Uniche in capo agli assistiti, con particolare riferimento alle categorie a rischio;
- In caso di discordanze o dati sospetti, si procederà a richiedere formalmente la rettifica al sostituto d’imposta competente, prima di validare il modello 730;
- Qualora non fosse possibile ottenere tempestivamente la correzione, si valuterà l’opportunità di presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa, al fine di preservare il diritto alle agevolazioni spettanti;
- Gli assistiti riceveranno comunicazione personalizzata in merito allo stato della propria posizione e alle azioni intraprese a loro tutela.
Prospettive e Raccomandazioni Istituzionali
Al di là delle singole posizioni, il caso evidenzia una criticità strutturale nell’interoperabilità tra i sistemi informativi della Pubblica Amministrazione. Si auspica, pertanto, che le autorità competenti – Agenzia delle Entrate, INPS e Ministero dell’Economia – attivino un tavolo tecnico permanente per:
- prevenire il ripetersi di anomalie analoghe;
- definire procedure di rettifica snelle e a costo zero per il contribuente;
- garantire che eventuali errori imputabili agli enti non si traducano in sanzioni o oneri a carico dei cittadini.
Nel frattempo, la massima attenzione nella fase di verifica dei dati rimane lo strumento più efficace per tutelare i diritti fiscali dei lavoratori.

