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Firma dal Sindacato? Attenzione: il Tuo Accordo Potrebbe Non Valere Nulla,

Firma dal Sindacato? Attenzione: il Tuo Accordo Potrebbe Non Valere Nulla,

Il quadro normativo: l’articolo 2113 del Codice Civile

  • Previsione contrattuale: la procedura di conciliazione deve essere espressamente disciplinata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile al rapporto;
  • Sede idonea: la conciliazione deve svolgersi presso le sedi e con le modalità indicate dal contratto collettivo; la sottoscrizione del verbale presso la sede aziendale, ad esempio, può comportarne l’invalidità;
  • Effettiva assistenza sindacale: il rappresentante sindacale deve fornire al lavoratore un’assistenza concreta, informata e imparziale, non limitandosi a una mera formalità di firma;

Quando l’accordo è nullo o impugnabile

  • Mancanza di previsione nel CCNL: se il contratto collettivo non disciplina la procedura di conciliazione, l’accordo non beneficia dello “scudo” dell’inoppugnabilità e resta soggetto alle ordinarie regole di impugnazione delle rinunce e transazioni in materia di lavoro;
  • Assistenza sindacale ineffettiva: qualora il rappresentante sindacale non abbia fornito una reale tutela al lavoratore, ad esempio, non illustrando adeguatamente le conseguenze dell’accordo, il verbale può essere annullato per vizio del consenso o per dolo omissivo;
  • Sede non conforme: la Corte di Cassazione ha statuito che la conciliazione sottoscritta presso la sede aziendale è invalida, poiché tale luogo non può essere equiparato alle sedi sindacali protette previste dalla legge;
  • Firma unilaterale o irregolare: il verbale è impugnabile se sottoscritto soltanto dal datore di lavoro o dal lavoratore, oppure se il rappresentante sindacale non appone la propria firma insieme alle parti

Termini e modalità di impugnazione

Consigli pratici per lavoratori e operatori del diritto

Conclusioni

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