Clausola di Apposizione del Termine nei Contratti a Tempo Determinato: la Corte di Cassazione Ribadisce l’Onere di Specificazione Diretta o per Relationem nell’Atto Contrattuale
La pronuncia verte sulla legittimità della clausola di apposizione del termine nei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con specifico riferimento all’obbligo di specificazione delle causali giustificatrici. La Corte di Cassazione ha statuito che il requisito di specificazione previsto dall’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 non può essere soddisfatto mediante conoscenze esterne al contratto o mediante accordi sindacali non espressamente richiamati nel testo negoziale. Il Collegio, fondando la decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha espressamente affermato che «la specifica indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo a fronte delle quali è consentito il ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato deve necessariamente essere, comunque, espressa nel contratto(sia per indicazione diretta che "per relationem") e tale requisito formale non può essere surrogato dalla conoscenza che il lavoratore può aver avuto aliunde delle esigenze poste a fondamento della sua assunzione a termine». La Suprema Corte ha inoltre ribadito la natura esclusivamente giudiziale ed ex post del sindacato di legittimità, escludendo che il controllo preventivo delle parti sociali o la mera diligenza del lavoratore possano integrare l’onere datoriale. Come testualmente precisato nella motivazione: «È del tutto irrilevante, in questa prospettiva, che il lavoratore abbia avuto conoscenza di tali ragioni aliunde, o che avrebbe potuto prenderne conoscenza secondo l'ordinaria diligenza. Al contrario, è sul datore di lavoro che incombe l'onere di parlare chiaro, di spiegare per quale ragione specifica e oggettiva sia stato concluso un contratto a tempo determinato in luogo di un contratto a tempo indeterminato». Il principio sancisce, pertanto, un rigido vincolo di trasparenza contrattuale, volto a garantire la certezza del rapporto e la effettività della tutela contro il ricorso improprio alla flessibilità temporanea.

