Riflessioni a margine dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13155 del 07/05/2026 (R.G.N. 13663/2025)
Nel panorama giuslavoristico, il tema della fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 continua a generare contenzioso, spostando progressivamente il focus dal mero controllo orario alla sostanza del rapporto fiduciario. Con la recente Ordinanza n. 13155/2026, la Suprema Corte torna a tracciare il perimetro dell’abuso del diritto, offrendo uno spunto di riflessione cruciale per gli addetti ai lavori: il permesso retribuito non è un “credito orario” da spendere per esigenze personali, ma un istituto di solidarietà la cui fruizione richiede una rigorosa, seppur non cronometrica, funzionalizzazione assistenziale.
Dove vanno a parare i Giudici: Il nucleo della decisione
Il Collegio non si limita a sanzionare l’assenza ingiustificata, ma eleva la violazione dei permessi 104 a abuso del diritto e lesione del dovere di buona fede. Il fulcro della decisione non risiede in una rigida misurazione oraria, bensì nella sproporzione macroscopica tra il tempo teoricamente liberato dall’obbligo lavorativo e il tempo effettivo dedicato all’assistenza. Nel caso di specie, il lavoratore ha fruito di permessi pomeridiani per due giornate (480 minuti totali), dedicando alla madre disabile solo 84 minuti (il 17,5% del tempo). I Giudici di legittimità chiariscono che, sebbene la norma non imponga una “coincidenza con l’orario di lavoro” né “rigide misurazioni dei segmenti temporali”, è comunque indispensabile che il tempo liberato sia preminentemente e inequivocabilmente finalizzato ai bisogni del disabile. Destinare la quasi totalità del permesso a finalità personali integra una violazione radicale dell’art. 2119 c.c.
Le Parole della Suprema Corte (Testuale)
Per comprendere il perimetro tracciato dalla Corte, è indispensabile analizzare le esatte formulazioni utilizzate dai Giudici nell’ordinanza, che costituiscono il nuovo standard argomentativo per i tribunali di merito:
“Il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che non si avvalga del permesso previsto dal citato art. 33, in coerenza con la funzione dello stesso, ossia l’assistenza del familiare disabile, integra un abuso del diritto in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente (oltre ad integrare, nei confronti dell’Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebita percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale)”
“Il permesso di cui alla legge n. 104 del 1992, art. 33, è riconosciuto al lavoratore in ragione dell’assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa, senza che il dato testuale e la ‘ratio’ della norma ne consentano l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza; ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede”
“È necessario che l’assenza dal lavoro si ponga in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto […] questa può essere prestata con modalità e forme diverse, anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche o di qualsiasi genere, purché nell’interesse del familiare assistito […] senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all’assistenza in relazione all’orario di lavoro, purché risulti non solo non tradita (secondo forme di abuso del diritto) ma ampiamente soddisfatta […] la finalità del beneficio”
La Trappola Processuale: Il Vizio del Ricorso
Prima ancora di entrare nel merito, l’Ordinanza n. 13155/2026 offre una lezione di tecnica processuale inappuntabile. Il ricorrente aveva formulato un unico motivo di ricorso mescolando la violazione di legge (art. 360, n. 3, c.p.c.) e l’omessa motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.). La Corte boccia questa impostazione, dichiarandola inammissibile:
Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità della promiscua formulazione di censure basate sulla sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei […] Tale mescolanza di profili incompatibili risulta estranea alla natura del giudizio di legittimità, in quanto demanda impropriamente a questa Corte il compito di isolare e dare forma giuridica alle singole lagnanze del ricorrente, nel tentativo di sollecitare una revisione nel merito della controversia”
Inoltre, la Corte applica il filtro della “doppia conforme” (art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.), precludendo il vizio di omesso esame di fatto decisivo quando l’appello conferma la sentenza di primo grado sulle medesime ragioni fattuali, bloccando di fatto ogni tentativo di rivalutazione probatoria in Cassazione.
Guida Pratica per gli Addetti ai Lavori: Come Vincere una Causa Simile
Alla luce dell’Ordinanza n. 13155/2026, ecco le strategie processuali e sostanziali per impostare correttamente una causa in materia di abuso dei permessi 104.
1. Se assisti il Datore di Lavoro (Strategia Offensiva)
- Non limitarti al controllo a vista o ai tabulati cartacei: La Corte non richiede la “coincidenza con l’orario di lavoro”. Per vincere, devi dimostrare la destinazione personale e prevalente del tempo. Affidati a investigazioni private o verifiche incrociate che dimostrino come il lavoratore abbia svolto attività estranee all’assistenza (es. commissioni personali, svago, altro lavoro).
- Punta sulla “Sproporzione Matematica” (L’Algebra della Buona Fede): Nel caso di specie, il licenziamento è stato ritenuto legittimo perché il tempo dedicato all’assistenza è stato solo il 17,5%. Costruisci l’atto di licenziamento evidenziando il ratio tra il tempo di permesso fruito e il tempo minimo indispensabile per le cure (anche indirette). La sproporzione è la prova regina dell’abuso.
- Focalizza l’atto di licenziamento sulla Buona Fede: Non contestare solo l’assenza ingiustificata. Contestualizza la violazione come “abuso del diritto” e “lesione del vincolo fiduciario”, citando espressamente la violazione dei doveri di correttezza verso il datore di lavoro e verso l’INPS.
- In sede di appello/cassazione: Assicurati che la motivazione della sentenza di primo grado sia solida e basata su fatti precisi. Se vinci in primo grado, l’appello del lavoratore potrebbe essere bloccato dal filtro della “doppia conforme” (art. 348-ter c.p.c.), come accaduto in questo caso.
2. Se assisti il Lavoratore (Strategia Difensiva)
- Attenzione alla formulazione del ricorso in Cassazione: Mai mescolare i vizi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. in un unico motivo. La Corte li dichiarerà inammissibili d’ufficio, precludendo ogni esame. Separa nettamente le censure di violazione di legge da quelle di vizio motivazionale.
- Non usare la scusa dei “criteri aritmetici” senza prove: Il lavoratore nel caso di specie ha lamentato che i giudici di merito avevano usato “criteri puramente aritmetici”. La Corte ha respinto la tesi perché il lavoratore non aveva fornito prova né argomenti persuasivi circa lo svolgimento di attività di assistenza cosiddetta “indiretta”. Se difendi un lavoratore, non limitarti a dire che “l’assistenza non è solo presenza fisica”. Devi documentare in modo inequivocabile le attività indirette (es. prenotazioni mediche, disbrigo pratiche INPS, acquisto farmaci, coordinamento con badanti) svolte in quel lasso di tempo.
- Il “Dolo” e l’Anzianità sono irrilevanti se l’abuso è macroscopico: Non impostare la difesa sull’assenza di dolo o sull’incensuratezza/anzianità di servizio se il dato oggettivo (es. l’82,5% del tempo usato per sé) dimostra una violazione sistematica della buona fede. La Cassazione considera questi argomenti come “questioni fattuali nuove o rivalutazioni del merito non consentite in sede di legittimità”.
- Evita il rischio di sanzioni aggravate: Se la posizione è oggettivamente indifendibile alla luce delle prove investigative (come nel caso di specie), valuta attentamente il rischio di soccombenza. La Corte ha applicato le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. (condanna alle spese, plus sanzionatorio per lite temeraria e versamento alla Cassa delle Ammende) proprio perché il ricorso era “manifestamente infondato a fronte della conforme proposta di definizione anticipata”.
In sintesi: La Cassazione, con l’Ord. 13155/2026, blinda il perimetro della Legge 104. L’assistenza “indiretta” o “complementare” è ammessa, ma deve essere la ratio dominante della fruizione del permesso. Quando l’algebra del tempo dimostra che l’assistenza è solo un pretesto marginale (17,5%), la buona fede si rompe e il licenziamento per giusta causa diventa l’unica, inevitabile, conseguenza.

