Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e rifiuto della ricollocazione.
Quando un’azienda si riorganizza e propone al dipendente una nuova mansione — coerente con il suo inquadramento contrattuale, con pari livello e retribuzione — il rifiuto da parte del lavoratore legittima il successivo licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La giurisprudenza, infatti, riconosce che il datore di lavoro ha pienamente assolto all’obbligo di repêchage previsto dall’art. 3 della legge 604/1966. Al contrario, non basta un generico stato ansioso emerso dopo il recesso a fondare pretese risarcitorie per mobbing, in assenza di una diagnosi specifica di stress lavoro-correlato o di condotte vessatorie sistematiche e intenzionali. Il licenziamento, in questi casi, non è né illegittimo né pretestuoso: è l’estrema ratio di un’organizzazione aziendale effettiva e rispettosa delle regole.

