Stress lavoro-correlato e violenza verso l’utenza: la Cassazione fissa il perimetro della giusta causa di licenziamento
La Corte di Cassazione ha stabilito che lo stress lavoro-correlato non costituisce causa giustificativa né attenuante di condotte violente poste in essere dal dipendente nei confronti di utenti o clienti. Nel confermare la legittimità del licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c., i Giudici di legittimità hanno ribadito che la professionalità richiesta a chi opera a contatto con il pubblico include la capacità di gestire situazioni di tensione senza ricorrere ad aggressioni fisiche o verbali, le quali – di per sé – integrano una violazione grave dei doveri di correttezza, diligenza e fedeltà (artt. 2104-2105 c.c.) e determinano l'immediata e irreparabile incrinatura del vincolo fiduciario. Ne consegue che, in assenza di prova specifica e documentata di condizioni psico-fisiche incapacitanti, il mero richiamo a criticità organizzative o carichi lavorativi eccessivi non è idoneo a neutralizzare la gravità oggettiva del fatto né a rendere sproporzionata la sanzione espulsiva. Per gli operatori del diritto, la decisione offre un criterio ermeneutico chiaro: la tutela della sicurezza e della dignità dell'utenza prevale su allegazioni generiche di disagio lavorativo, a meno che queste non siano rigorosamente provate e direttamente causali rispetto alla condotta contestata.

