L’Ordinanza n. 1020/2026 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, affronta un nodo interpretativo di rilevante impatto pratico in materia di indennità NASpI: la mera titolarità formale di una carica societaria, quale l’amministratore unico, integra di per sé l’obbligo di comunicazione all’ente previdenziale e la conseguente decadenza dal beneficio in caso di omesso adempimento? Il Supremo Collegio risponde in senso negativo, chiarendo che la sanzione decadenziale di cui all’art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22/2015 presuppone l’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma o imprenditoriale produttiva di reddito. Come testualmente statuito dal Giudice di legittimità, «La fattispecie di decadenza di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, invero, non è applicabile automaticamente al socio, consigliere di amministrazione o amministratore unico di una società a responsabilità limitata, in quanto tali figure non implicano di per sé lo svolgimento di attività lavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale soggetta all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, del medesimo decreto». La pronuncia evidenzia, dunque, come la gratuità dell’incarico e l’assenza di un’effettiva attività prestazionale escludano il sorgere dell’onere informativo, tracciando un preciso confine tra qualifiche meramente formali e reali presupposti di perdita del trattamento.