(Sentenza n. 2543/2025 – 1 Aprile 2026 – Corte di appello di Napoli)
Premessa e inquadramento processuale
La decisione in esame, pronunciata nel 2026 con il numero di registro 2543/2025 dalla Sezione Lavoro e Previdenza della Corte di Appello, si inserisce in un filone giurisprudenziale di crescente rilevanza pratica: la tutela del lavoratore contro il superamento strutturale dei limiti legali e contrattuali di orario, e la conseguente quantificazione del danno non patrimoniale da usura psicofisica. Il provvedimento, riformando in parte la sentenza di primo grado, offre un rigoroso inquadramento dei criteri di liquidazione equitativa e ribadisce principi consolidati in ordine all’imputazione della responsabilità datoriale.
Il quadro fattuale e la dinamica della controversia
La controversia trae origine da un ricorso proposto in primo grado avverso il comportamento datoriale, lamentando lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in misura fissa e continuativa nel quinquennio 2017-2021. Il primo giudice ha parzialmente accolto la domanda, accertando la illegittimità della condotta datoriale e riconoscendo al lavoratore il diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica. Avverso tale pronuncia è stato proposto appello parziale, volto a contestare il parametro di liquidazione equitativa adottato dal Tribunale, mentre non è stato proposto appello incidentale sui capi di accoglimento.
Il giudicato formatosi e la questione della prescrizione
In sede di gravame, il Collegio ha preliminarmente rilevato la formazione del giudicato interno sui capi non impugnati. In particolare, è risultato definitivamente accertato il superamento, da parte del lavoratore, dei limiti massimi di straordinario consentiti dalla normativa di legge (250 ore annue ex art. 5 comma 3 D.Lgs. n. 66/2003 fino al 31/12/2015) e dalla contrattazione collettiva di settore (150 ore per ogni periodo di 26 settimane, per un totale di 300 ore annue ex artt. 28 comma 2 e 27 comma 1 CCNL Autoferrotranvieri Mobilità-TPL 28/11/2015 dal 01/01/2016). Parimenti, è risultato cristallizzato il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, avendo il primo giudice, in linea con l’orientamento della Suprema Corte, ritenuto in re ipsa la prova del pregiudizio subito. È stata inoltre dichiarata inammissibile la reiterazione in appello dell’eccezione di prescrizione, attesa la puntuale motivazione di primo grado, non specificamente censurata, secondo cui: “l’eccezione di prescrizione va rigettata, in quanto il diritto azionato dal ricorrente, non avendo natura retributiva, si prescrive nel termine in dieci anni, che inizia a decorrere – costituendo la condotta del datore un illecito permanente – dalla cessazione della condotta inadempiente del datore di lavoro”.
Il merito: la violazione dei limiti e la liquidazione equitativa del danno
Il nucleo decisório della sentenza di appello si concentra sulla corretta parametrizzazione della liquidazione equitativa del danno da usura psicofisica. Il Collegio ha espressamente condiviso i principi di legittimità in materia, riportando testualmente quanto statuito dalla giurisprudenza di nomofilachia:
“i criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, debbono consentire una valutazione che sia adeguata e proporzionata (v. Cass. n. 12408 del 2011), in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato e permettere la personalizzazione del risarcimento (v. Cass. SS.UU. n. 26972/2008 cit.; Cass. n. 7740 del 2007; Cass. n. 13546 del 2006): la liquidazione equitativa operata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità (solamente) laddove risulti non congruamente motivata, dovendo di essa ‘darsi una giustificazione razionale a posteriori’ (ancora Cass. n. 12408/2011 cit.) (Cass. n. 31071/2021).”
Applicando tali canoni al caso di specie, i Giudici hanno evidenziato come il superamento dei limiti sia stato rilevante, continuativo e protratto nel tempo, avendo il lavoratore prestato nel periodo 2017-2021 ben 1.953,96 ore di lavoro straordinario oltre i limiti consentiti. Tale abnorme volume di prestazioni ha inciso in maniera considerevole sul tempo dedicato al riposo, alle attività extralavorative e alla vita familiare, configurando un’usura psicofisica oggettivamente verificabile.
L’esclusione del concorso colposo del lavoratore
Un passaggio di particolare rilievo attiene alla natura della “disponibilità” del prestatore. La difesa aziendale aveva implicitamente valorizzato la presunta volontarietà delle prestazioni straordinarie al fine di integrare un concorso di colpa. Il Collegio ha respinto tale assunto, richiamando espressamente il seguente principio della Suprema Corte:
“In tema di orario di lavoro, la prestazione lavorativa eccedente che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, dovendo escludersi che la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un concorso colposo poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l’integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest’ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all’evento, rappresentando un’esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (Cass. sez. lav. ord. n. 12538 del 10/5/2019).”
Il Collegio ha precisato che la disponibilità del lavoratore non è da ricondursi a libera scelta, bensì al metus nei confronti del datore di lavoro, escludendo pertanto qualsivoglia concorso colposo nella causazione del danno. La gravosità delle mansioni, qualificabili come “operatore tecnico” ai sensi della declaratoria contrattuale, ha ulteriormente corroborato la sussistenza di un pregiudizio risarcibile.
Il dispositivo e le implicazioni pratiche
All’esito del riesame, la Corte ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha accertato il diritto del lavoratore al risarcimento del danno da usura psicofisica per lo svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti consentiti. Il datore di lavoro è stato condannato al pagamento della somma di € 20.711,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. È stata altresì disposta la condanna alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in misura differenziata per il primo grado e per il grado di appello, oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
Considerazioni conclusive
La sentenza n. 2543/2025 si configura come un provvedimento di consolidamento giurisprudenziale di notevole impatto operativo. Essa ribadisce che il superamento sistematico dei limiti di orario non configura un mero inadempimento contrattuale, bensì un illecito permanente idoneo a cagionare un danno non patrimoniale risarcibile in re ipsa. Inoltre, la pronuncia chiarisce in modo inequivocabile che la mera disponibilità del lavoratore a prestare straordinario non può mai essere assunta a fondamento di un concorso colposo, atteso il primato assoluto dell’obbligo di sicurezza e tutela dell’integrità psicofisica ex art. 2087 c.c. Il principio di proporzionalità e personalizzazione della liquidazione equitativa, unitamente alla rigorosa esclusione della prescrizione breve per i diritti non retributivi derivanti da illecito permanente, fornisce agli operatori del diritto parametri certi per la gestione delle controversie in materia di orario di lavoro e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

