Registrazioni di Conversazioni nel Marketing Digitale: Validità Probativa e Limiti Giuridici alla Luce della Giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In Italia, la registrazione di una conversazione è lecita se effettuata da uno dei partecipanti, anche all’insaputa degli altri interlocutori, purché avvenga in un contesto non riservato (es. luoghi pubblici o ambienti di lavoro) e sia finalizzata alla tutela di un diritto proprio o altrui. La giurisprudenza della Corte di Cassazione — in particolare con sentenze come la n. 24288/2016, la n. 31204/2021 e la n. 5844/2025 — riconosce tale condotta come espressione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e ne ammette l’utilizzabilità probatoria in giudizio, a condizione che la registrazione non sia contestata in modo specifico e circostanziato. Tuttavia, è vietata la diffusione o divulgazione del contenuto registrato (es. sui social), salvo nei casi strettamente necessari per l’esercizio di un diritto in sede giudiziale, nel rispetto del GDPR e del Codice Privacy. Al contrario, registrare conversazioni tra terzi o in luoghi di privata dimora senza consenso configura un reato (artt. 615-bis, 617 e 617-septies c.p.).

