Il danno non patrimoniale in caso di accertamento ritorsivo nel whistleblowing – Lacune normative, paradossi applicativi e il silenzio sulla negazione.
Il whistleblowing in Italia ha finalmente visto riconosciuta una tutela effettiva con la sentenza n. 951/2025 del Tribunale di Bergamo, che per la prima volta prescinde dalla prova clinica del danno morale e applica l’inversione dell’onere della prova contro le ritorsioni. Tuttavia, il risarcimento di soli 25.000 euro — pur simbolicamente rilevante — è ben lontano dagli standard europei e incapace di esercitare un reale effetto dissuasivo. Parallelamente, altre pronunce, come quella del Tribunale di Milano n. 1680/2025, riaffermano che la protezione spetta a ogni segnalante in buona fede, anche quando la denuncia riguarda disfunzioni organizzative o clima lavorativo tossico, e non solo illeciti penali. Eppure, in molte aule si continua a negare la ritorsione, confondendo il whistleblowing con “lamentele personali”, depotenziando così la sua funzione di presidio di legalità democratica. La vera sfida non è più riconoscere il diritto, ma smettere di punire chi lo esercita.

