Il discrimine invisibile: come smascherare l’interposizione illecita nei call center oltre la mera fornitura di locali e software.
L'interposizione illecita nei servizi di call center non si configura per la mera fornitura di locali o software da parte del committente — criterio superato dalla riforma del 2003 — bensì per l'intromissione funzionale nell'organizzazione del lavoro. La giurisprudenza contemporanea, in particolare la Cassazione con ordinanza n. 15557/2019, distingue con rigore tra il legittimo controllo del risultato contrattuale e l'illegittimo esercizio del potere direttivo sui singoli lavoratori. Elemento decisivo, spesso trascurato, è la gestione delle credenziali di accesso ai sistemi informatici: quando il committente crea, modifica o disattiva direttamente gli account operativi, impartisce direttive individualizzate sulle modalità esecutive o determina turni e permessi senza mediazione dell'appaltatore, configura un'intromissione che travalica il mero coordinamento necessario e rivela l'assenza di autonomia organizzativa dell'appaltatore. Nei contratti cd. "leggeri", ove l'attività si risolve prevalentemente in lavoro umano, la legittimità dell'appalto si fonda esclusivamente sull'effettività del potere organizzativo e sull'assunzione del rischio d'impresa — inteso come esposizione economica all'imprevedibilità dei costi operativi. La declaratoria di interposizione fittizia, secondo le Sezioni Unite n. 2990/2018, produce effetti ex tunc con il committente, e il rifiuto della riassunzione comporta il pagamento integrale delle retribuzioni maturande senza decurtazione per le somme già percepite (aliunde perceptum superato), poiché tali somme costituiscono corrispettivo di una prestazione effettivamente resa e non un indebito arricchimento. La prova tecnologica — analisi forense dei log di accesso e dei flussi di gestione degli account — si rivela dunque lo strumento probatorio innovativo capace di smascherare l'interposizione oltre le apparenze contrattuali.

