Apprendistato privo di effettività formativa: la Cassazione conferma la trasformazione automatica in rapporto a tempo indeterminato.
L'ordinanza n. 2991 del 10 febbraio 2026 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ribadisce con fermezza che il contratto di apprendistato non si esaurisce nella mera qualificazione formale attribuitagli dalle parti, ma richiede quale elemento strutturale e qualificante l'effettività della componente formativa. La Suprema Corte ha confermato che la grave inosservanza degli obblighi formativi – in particolare quando l'attività si risolve nel «puro e semplice affiancamento alla persona più esperta», secondo modalità proprie dell'inserimento operativo in qualsiasi contesto lavorativo – determina la trasformazione ab origine del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente decadenza dai benefici contributivi. Il giudice di legittimità ha sottolineato che la valutazione sulla genuinità del rapporto deve fondarsi sul raffronto rigoroso tra la formazione effettivamente impartita e gli obiettivi delineati nel progetto formativo contrattualmente trasfuso, richiamando la giurisprudenza consolidata (Cass., sez. lav., 3 agosto 2020, n. 16595) secondo cui solo l'inadempimento oggettivamente rilevante – per totalità o gravità – degli obblighi formativi legittima la riconduzione del rapporto nella disciplina ordinaria del lavoro subordinato. La pronuncia costituisce un monito per i datori di lavoro: l'apprendistato non può essere strumentalizzato quale mero espediente per fruire di agevolazioni contributive in assenza di un reale iter formativo strutturato e coerente con il progetto dichiarato.

