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Il debito di sicurezza del committente nei confronti dei dipendenti degli appaltatori.

Il debito di sicurezza del committente nei confronti dei dipendenti degli appaltatori.

iI committente ha un debito di sicurezza sia verso i propri dipendenti sia verso i dipendenti degli appaltatori, principio tanto più valido quando si discute di violazione delle norme sull’igiene del lavoro nello stabilimento del committente.

D’altro canto, l’insegnamento in materia della Corte di Cassazione riconosce la responsabilità del committente sul presupposto dell’obbligo, a carico del committente-datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, nonché di cooperare nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata, nell’ambito dell’intero ciclo produttivo (Cass. 24 giugno 2020, n. 12465). E, sussiste l’obbligo del committente, che mantenga la disponibilità dell’ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell’impresa appaltatrice, consistenti nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori sulle situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l’appaltatrice nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata (Cass. 25 febbraio 2019, n. 5419, con richiamo di precedenti conformi in motivazione, tra i quali: Cass. n. 19494 del 2009; Cass. n. 21694 del 2011; Cass. n. 798 del 2017).

Tali principi si fondano su quello più generale, secondo il quale “in tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell’evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell’art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire (Cass. n. 8372 del 2014)” (Cass. 18 ottobre 2019, n. 26614, p.to 9.1 in motivazione).

 citati principi devono essere affermati anche con riguardo al periodo precedente all’entrata in vigore del D.L.vo 626/1994, poiché promanano dalla generale norma dell’art. 2087 c.c., norma di “chiusura” in materia di responsabilità per gli infortuni e le malattie professionali, proprio per il suo importante ruolo di integrazione della protezione del lavoratore e di tutela della salute sul luogo di lavoro (v. ex multis Sez. L -, Ordinanza n. 37019 del 16 dicembre 2022, Sez. L, Sentenza n. 3291 del 19 febbraio 2016, Sez. L, Sentenza n. 20142 del 23 settembre 2010, Sez. L, Sentenza n. 12138 del 19 agosto 2003).

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