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Contributo unificato ed estinzione dei processi, accordo fra Ministro e Cnf

Contributo unificato ed estinzione dei processi, accordo fra Ministro e Cnf

Alla fine è stato raggiunto un accordo tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense sulle modifiche al contributo unificato previste dalla Legge di Bilancio 2025. La nuova misura prevede il versamento di un acconto ridotto, pari a 43 euro, come soluzione per evitare l’estinzione del processo in caso di mancato pagamento del tributo.

Inizialmente la proposta era stata criticata con l’etichetta di “barriera blocca-processi”, poiché condizionava l’effettiva possibilità di esercitare il diritto di agire in giudizio al pagamento di un contributo, spesso oneroso in relazione al valore della causa. Gli importi potevano infatti variare da centinaia di euro a un massimo di 1.686 euro per cause di valore superiore ai 520mila euro.

La nuova formulazione mira a semplificare le modalità di pagamento e a salvaguardare l’accesso alla giustizia in linea con i princìpi costituzionali. L’articolo 307-bis del Codice di procedura civile, introdotto durante l’esame della manovra, disciplina l’estinzione del giudizio per omesso o parziale pagamento del contributo. Il giudice, alla prima udienza, concederà un termine di trenta giorni per regolarizzare la somma dovuta. In caso di inadempimento, il procedimento verrà dichiarato estinto, mentre eventuali domande accessorie, come riconvenzionali o interventi volontari, risulteranno improcedibili.

Questo nuovo assetto normativo, in attesa di approvazione definitiva, rappresenta il risultato di un dialogo tra il Ministero, il CNF e altre istituzioni forensi. È stato inoltre anticipato un ulteriore impegno ministeriale a rivedere altre disposizioni sul contributo unificato, già oggetto di confronto, con l’obiettivo di introdurre riduzioni percentuali degli importi per i contribuenti adempienti.

La discussione attorno a tali interventi richiama precedenti pronunciamenti della Corte Costituzionale, come la sentenza n. 8/1993, secondo cui il mancato pagamento di imposte di bollo non era considerato lesivo del diritto di difesa. Rimangono comunque aperti i dubbi sulla compatibilità della nuova disciplina con l’articolo 24 della Costituzione. Gli operatori del settore e gli osservatori istituzionali mantengono alta l’attenzione sul tema dell’accesso alla giustizia.

La proposta dell’acconto di 43 euro e la revisione delle condizioni per la chiusura del processo sono attualmente al centro della discussione in Aula. Nel frattempo, l’Organismo Congressuale Forense e l’Aiga hanno sollevato critiche significative in merito.

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