Nelle nuove specifiche tecniche per il processo telematico civile e penale ci sono anche i file come mp4 e mp3 fra i documenti informatici che le parti possono allegare agli atti
Video e audio entrano nel processo civile dalla porta principale. Nelle nuove specifiche tecniche per il processo telematico civile e penale ci sono anche i file come mp4 e mp3 fra i documenti informatici che le parti possono allegare agli atti: la bozza del provvedimento del ministero della Giustizia, a cura del dipartimento per la transizione digitale di via Arenula, resterà in consultazione pubblica ancora qualche giorno prima di entrare in vigore. Si colma, insomma, una lacuna che nemmeno la riforma Cartabia aveva superato del tutto. Lo aveva annunciato a luglio il sottosegretario Andrea Ostellari, intervenendo al question time in commissione Giustizia al Senato: nella risposta all’interrogazione l’esponente del Governo confidava che il problema sarebbe stato risolto «entro il 2023». La dimensione massima della busta telematica, intanto, aumenta fino a 60 megabyte, ma comunque i file video dovranno essere compressi o spezzettati per poter essere allegati agli atti.
Formati ammessi
La novità sta all’articolo 15, primo comma, punti c) e d), del provvedimento Dgsia, la direzione generale per i sistemi informativi automatizzati della Giustizia: tra i formati ammessi come file allegati ci sono i video che appartengono alle famiglie mpeg2 e mpeg4, vale a dire mp4, m4v, mov, mpg, mpeg e avi. E per quanto riguarda l’audio, oltre a mp3, sono autorizzate le estensioni raw, wav, aiff e aif. Gli allegati sono sempre sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata nei casi previsti dalla legge. E siccome i video con ogni probabilità dovranno essere “zippati” è bene ricordare che la firma digitale deve essere applicata dopo la compressione.
Contrasto superato
Finora, invece, le specifiche tecniche del processo civile telematico hanno permesso di depositare come allegati solo file con estensione «pdf, odf, rtf, txt, jpg, gif, tiff e xml», dunque nessun formato che consentisse di produrre direttamente audio e video. Al momento soccorre l’articolo 196 quater disp. att. Cpc, introdotto dal decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, secondo cui «il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche». È insomma stata la clausola di riserva introdotta dalla riforma Cartabia a permettere il deposito «attraverso la masterizzazione del file audio su supporto cd o dvd e il suo materiale deposito in cancelleria». Ora la modifica delle specifiche tecniche supera anche il contrasto di giurisprudenza apertosi sulla necessità o meno dell’autorizzazione del giudice per depositare «il supporto analogico in grado di preservare l’integrità del documento».