Violenza su soggetti vulnerabili e stress lavorativo: la Cassazione chiarisce i limiti dell’attenuante disciplinare
In tema di licenziamento disciplinare nel settore socio-assistenziale, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato un principio di rigore: lo stress lavorativo non può essere invocato come circostanza attenuante a fronte di condotte violente poste in essere da un operatore nei confronti di un utente fragile. La Suprema Corte ha chiarito che la professionalità richiesta all'operatore socio-sanitario include proprio la capacità di gestire situazioni critiche e relazionali complesse senza ricorrere a modalità lesive dell'integrità fisica o morale dell'assistito. Ne consegue che, qualora venga accertato un episodio di violenza – ancorché in un contesto operativo gravoso – il datore di lavoro è legittimato a irrogare il licenziamento per giusta causa, atteso che tale condotta determina la irreparabile lesione del vincolo fiduciario, elemento essenziale del rapporto di lavoro in settori ad alta valenza etico-solidale. Il giudice di rinvio, pertanto, dovrà valutare la proporzionalità della sanzione espulsiva senza attribuire rilievo attenuante allo stress professionale, focalizzandosi invece sul rispetto della procedura disciplinare, sulla gravità oggettiva del fatto e sulle eventuali carenze organizzative imputabili al datore di lavoro ex art. 2087 c.c.

