Sull’applicabilità della regola della “stabilizzazione” dei postumi ai danni derivanti da infortunio sul lavoro
Al fine di stabilire quando applicare la regola della stabilizzazione dei postumi (art. 83) occorre verificare, dunque, se il peggioramento delle condizioni di inabilità, causalmente correlato a circostanze che originano sempre dall'originario infortunio, si inseriscano nella catena causale modificando la naturale evoluzione del processo morboso avviato dal medesimo infortunio oppure ne realizzino la naturale evoluzione. E ciò in quanto, solo la naturale evoluzione delle conseguenze derivanti dall’infortunio soggiace alla regola della stabilizzazione dei postumi, viceversa la concausa sopravvenuta e causalmente dipendente dall'infortunio, proprio per il suo carattere di evento non prevedibile ed estraneo al naturale evolversi del danno originario, si colloca logicamente al di fuori della regola di stabilizzazione dei postumi di cui al citato art. 83 settimo comma del d.P.R. n.1124 del 1965 e non ne consente l'applicazione (Corte Cost. n. 46 del 12 febbraio 2010).