Cass., sez. lav., 20 febbraio 2024, n. 4528
Secondo la giurisprudenza della Corte, “ (…)l’azione per la costituzione della rendita vitalizia, con onere per il datore di lavoro di versare la riserva matematica per costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione, non è assoggetta a decadenza – che avrebbe come conseguenza normale e indefettibile, l’estinzione definitiva del diritto che ne è oggetto e l’impossibilità di conseguirlo mediante una nuova domanda – ma a prescrizione trattandosi di un credito risarcitorio (v. Cass. n. 31184 del 2017)” (Cass. n.32500/21, punto 20 della motivazione; cfr. 26248/23 non massimata).
Non si verte, per poter invocare l’estensione del regime decadenziale, nell’ambito della protezione dell’interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici (fra le tante, Cass. n. 13630/20),ma nella presente vicenda è questione del diritto potestativo alla costituzione della rendita vitalizia, istituto di carattere generale dell’assicurazione obbligatoria al fine di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione correlato al diritto al recupero dei contributi da parte dell’Inps, per l’accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica nel relativo fondo di destinazione.
nfatti, secondo Cass. n. 32500 cit., l’azione nella quale vengono in gioco l’interesse del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell’INPS alla costituzione della rendita vitalizia e del datoredi lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica), l’interesse dell’INPS a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa, e non fittizia, di rapporti di lavoro e, infine, l’interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo, è affatto estranea, per la sua natura risarcitoria, sia al novero dei trattamenti pensionistici stricto sensu sia all’ambito dei benefici contributivi speciali idonei a incrementare, a totale carico del sistema previdenziale pubblico, le provvidenze spettanti all’assicurato.
Conclusivamente, va escluso che la domanda del lavoratore volta alla costituzione della rendita vitalizia ex L. n. 1338 del 1962, art. 13, sia assoggettabile alla decadenza triennale di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, precisamente sul rilievo che essa non concerne affatto una prestazione pensionistica, ma consiste piuttosto in un rimedio alla decurtazione pensionistica conseguente all’omesso versamento dei contributi dovuti, che ha natura e carattere risarcitorio del danno consistente nella necessità di costituire a provvista per il beneficio sostitutivo della pensione.