Verso il via libera alla possibilità per i lavoratori autonomi di applicare il regime forfettario anche in caso di attività svolta nei confronti del datore di lavoro. La flat tax per i contratti misti entra tra le novità del DdL Lavoro Flat tax anche per il titolare di partita IVA che esercita l’attività nei confronti del datore di lavoro.
La novità entra nel DdL Lavoro, provvedimento attualmente all’esame della Camera che punta a introdurre novità anche sul fronte dell’accesso al regime forfettario per i titolari di contratti misti.
Si va verso la revisione delle cause ostative all’applicazione della tassazione agevolata.
Flat tax senza esclusioni per i contratti misti: nel DdL Lavoro novità sul regime forfettario
l’articolo 17 del Ddl Lavoro, introdotto in sede referente nel corso dell’esame alla Camera, a prevedere la possibilità di accesso al regime forfettario per le partite IVA che operano nei confronti di datori di lavoro.
Una revisione alle cause ostative all’applicazione della flat tax e, in particolare, al divieto di applicazione della tassazione agevolata per chi opera prevalentemente nei confronti del proprio datore di lavoro, che punta a rendere maggiormente flessibili i contratti misti.
Si tratta di quei contratti di lavoro che, oltre ad una quota di prestazione subordinata, prevedono lo svolgimento contestuale di attività di lavoro autonomo. La deroga alla causa d’esclusione dal regime forfettario si applicherebbe alle partite IVA iscritte ad albi o repertori professionali, e in via generalizzata agli autonomi nel rispetto di specifiche condizioni.
Sebbene per l’ufficialità sarà necessario attendere la conclusione dell’iter del DdL Lavoro, è interessante approfondire le misure allo studio, che potrebbero segnare un nuovo cambio di regole sul fronte delle condizioni per l’accesso alla flat tax del 15 per cento.
La possibilità di accedere al regime forfettario si applicherebbe ai professionisti che svolgono la propria prestazione nei confronti di datori di lavoro con più di 250 dipendenti (calcolati alla data del 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto), anche qualora risultino contestualmente assunti dagli stessi con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato. Si tratta dei contratti misti, per i quali però vengono fissati specifici requisiti e condizioni.
In particolare, per poter applicare il regime agevolato il contratto subordinato deve prevedere un orario pari a un minimo del 40 per cento e a un massimo del 50 per cento del tempo pieno.
Flat tax per chi opera con il proprio datore di lavoro, condizioni specifiche per i professionisti senza albo
I titolari di partita IVA non iscritti ad albi o repertori, potranno beneficiare del regime forfettario in caso di prestazioni nei confronti del proprio datore di lavoro nel rispetto di condizioni ulteriori e, in particolare:
“nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previsti da specifiche intese realizzate ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”
Così come evidenziato nelle schede di lettura predisposte dalla Camera, si tratta delle intese che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono realizzare, al fine di:
- garantire una maggiore occupazione;
- migliorare la qualità dei contratti di lavoro;
- favorire l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali e occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività.
Regime forfettario per i contratti misti, certificazione obbligatoria
La possibilità di applicare il regime agevolato di tassazione non sarà automatica.
La deroga alla causa ostativa si applicherà esclusivamente nel caso in cui il contratto di lavoro autonomo costituito contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato dagli organi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo, 10 settembre 2003, n. 276, ossia:
- gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell’ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
- le Direzioni provinciali del lavoro e le province;
- le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell’apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;
- i consigli provinciali dei consulenti del lavoro, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In aggiunta, la norma in esame prevede la non sovrapponibilità tra la prestazione autonoma e professionale e il contratto subordinato, in relazione alla natura della stessa, alle modalità di prestazione nonché all’orario e alle giornate di lavoro.
Si specifica, ad ogni buon fine, che il DdL Lavoro è ancora all’esame parlamentare e non è ancora stato approvato in via definitiva. Per le conferme sarà quindi necessario attendere.